Previdenza

Danno biologico, indennizzi aumentati del 40 per cento

di Silvia Perna e Mauro Pizzin

Per gli infortuni verificati e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019 aumenterà del 40% il valore degli importi erogati dall'Inail per gli indennizzi del danno biologico in capitale erogati ai lavoratori per i quali sia stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15 per cento.
Sulle regole introdotte dal decreto del Lavoro 45/2019 dello scorso 23 aprile - contenente la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale - ha fatto il punto lo stesso istituto assicurativo con la circolare n. 27/2019, pubblicata ieri sul suo sito, in cui si ricorda anche che gli importi dei nuovi indennizzi assorbono le due rivalutazioni straordinarie intervenute a decorrere dal 2008 (8,68%) e dal 2014 (7,57%).
Si ricorda che l'aumento dell'indennizzo vale per le menomazioni dell'integrità fisica fino al 15%, mentre per quelle uguali o superiori al 16% la prestazione economica viene erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.
L'aumento degli importi erogati a favore degli infortunati non costituisce l'unica novità: adeguandosi a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, infatti, in materia di indennizzo vengono superate anche le differenze tra uomini e donne.
L'importo per l'indennizzo del danno biologico in capitale è erogato in un'unica soluzione e come per quello liquidato in forma di rendita non è soggetto a tassazione Irpef.
La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l'erogazione dell'acconto dell'indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.
Tenuto conto che la nuova tabella trova applicazione per gli eventi infortunistici verificatisi dal 1° gennaio 2019 e le malattie denunciate dalla predetta data, in caso di unificazione dei postumi ai fini della individuazione della tabella da applicare, si deve far riferimento alla data dell'ultimo evento lesivo occorso oggetto di unificazione. Pertanto, in caso di ultimo evento la cui data sia successiva al 1° gennaio 2019, può accadere che il maggior grado riconosciuto dia luogo per la prima volta ad un indennizzo in capitale o, viceversa, a un nuovo indennizzo in capitale, per essere stato già indennizzato il grado riconosciuto precedentemente alla unificazione.

Nella prima ipotesi, si eroga l'importo del valore capitale applicando la nuova tabella al nuovo grado e all'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza del diritto, cioè la data evento del nuovo infortunio o la data di ricezione della denuncia di malattia professionale. Nella seconda ipotesi, si utilizza sempre l'importo del valore capitale previsto dalla nuova tabella, in base al nuovo grado e all'età dell'assicurato al momento della data evento decurtato di quanto già corrisposto, ricalcolato con riferimento all'età dell'assicurato e nella misura indicata nella nuova tabella.

Le richieste di aggravamento presentate dall'assicurato a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento o dell'adeguamento dell'indennizzo del danno biologico in capitale e che comportano, indipendentemente dalla data dell'evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, ovvero, un primo indennizzo del danno biologico in capitale, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella.

Con riferimento alle situazioni in cui la rendita cessa a seguito di recupero dell'integrità psico-fisica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l'indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova tabella trova applicazione il principio di carattere generale (Inail, circolare n. 4 agosto 2000, n. 57) che prevede che all'assicurato venga liquidato l'indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazione accertato, utilizzando la tabella vigente al momento della soppressione della rendita e facendo riferimento all'età dell'assicurato allo stesso momento.

La circolare n. 27/2019 dell'Inail

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