Previdenza

Istituito il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento

di Michele Regina

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019, n. 240 il Dm 9 agosto 2019, il quale, in relazione all'accordo 5 ottobre 2018 ha modificato il precedente Dm n. 96077/2016, con il quale è stato istituito il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino.
Il decreto stabilisce che il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione autonoma dell'Inps.
Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell'organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia autonoma di Trento, tutele in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali .
Il Fondo ha pertanto i seguenti obbiettivi:
- assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale;
- assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla norma vigente;
- prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale dei lavoratori interessati ;
- incrementare il montante contributivo individuale maturato dalle lavoratrici e dai lavoratori che accedono all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. Ape), di cui all'articolo 1, commi da 166-178 e 193, della legge n. 232/2016.
Le prestazioni del Fondo sono assicurate ai lavoratori subordinati interessati, compresi gli assunti in apprendistato professionalizzante, con anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell'arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
Il Fondo eroga un assegno ordinario a favore dei lavoratori coinvolti in eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le ragioni e causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, a esclusione delle intemperie stagionali, o straordinaria.
Il Fondo eroga altresì tutele integrative rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il Fondo può erogare infine anche le seguenti ulteriori prestazioni:
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi 5 anni;
- contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea;
- incrementi del montante contributivo individuale dei beneficiari dell'Ape, ex articolo 1, comma 172, della legge n. 232/2016.

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