Previdenza

Blocco dei licenziamenti legato all’utilizzo della cassa covid

di Giorgio Pogliotti

Le aziende che ricorreranno alla cassa integrazione Covid, prorogata per ulteriori 18 settimane, non potranno licenziare per tutto il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione al reddito. Anche le aziende che non faranno ricorso alla cassa Covid, ma che l’hanno utilizzata a maggio e giugno, avranno un esonero contributivo al 100% fino ad un massimo di 4 mesi, durante i quali non potranno licenziare.

Sono due punti chiave dell’accordo faticosamente raggiunto nel governo, con l’intervento del premier Giuseppe Conte, dopo che sulla proroga del blocco dei licenziamenti - ultimo importante nodo del pacchetto Lavoro nel Dl Agosto - erano emerse forti divergenze all’interno dei due principali partiti della maggioranza, Pd e M5S, erano state presentate due diverse proposte dal ministero del Lavoro e dal Mef (con proroga, rispettivamente, al 31 dicembre e al 15 ottobre), mentre i sindacati minacciavano lo sciopero generale in caso di anticipo della scadenza rispetto a fine anno e Confindustria denunciava: «così si pietrifica l’economia».

In base al nuovo testo, spiegano fonti del governo, solo al termine delle 18 settimane di cig Covid o del periodo in cui si usufruisce dello sgravio l’impresa potrà procedere al licenziamento. Il meccanismo per fruire delle 18 settimane, prevede le prime 9 settimane di cig Covid concesse a titolo non oneroso, mentre le seconde 9 restano gratuite solo per le aziende che hanno perso almeno il 20% di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al 2019. Le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato dovranno pagare un contributo addizionale del 18%, quelle che hanno perso meno del 20% pagheranno il 9%. Se un’impresa utilizzerà la cassa Covid dal 13 luglio non potrà licenziare per le successive 18 settimane, ovvero fino al 16 novembre. Stando alle indicazioni che arrivano dai tecnici del governo, in attesa di vedere il testo finale, se la cassa Covid verrà attivata dal 20 luglio il blocco durerà per le successive 18 settimane, ovvero fino al 23 novembre, e così via nell’arco temporale compreso dal 13 luglio al 31 dicembre.

Dal blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, iniziati lo scorso 17 marzo (in scadenza il prossimo 17 agosto) sono esclusi quelli motivati da cessazione d’attività d’impresa, liquidazione e frutto degli accordi collettivi aziendali con i sindacati.

Le imprese che non richiedono la cassa Covid, ma l’hanno utilizzata a maggio e giugno, avranno riconosciuto l’esonero dei contributi previdenziali per un massimo di 4 mesi nel limiti di 8.060 euro annui (con esclusione dei contributi e premi Inail) e non potranno licenziare mentre beneficiano dello sgravio. Nell’ultima versione della bozza del Dl sono escluse dall’incentivo le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre. Un secondo incentivo si applica alle imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine: avranno la decontribuzione per 6 mesi, fino a 8.060 euro annui con l’esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e del lavoro domestico. È prevista la proroga di due mesi del trattamento di Naspi e Discoll, si possono prorogare e rinnovare i contratti a termine senza apporre la causale (la misura scade il 30 agosto) usufruendo in caso di proroga del regime speciale per una volta sola sottoscrivendo l’atto entro il 31 dicembre. Infine, nella bozza del Dl è riportato solo il titolo di due misure: il raddoppio dell’importo del welfare aziendale per il 2020 e la detassazione degli aumenti dei rinnovi contrattali, anche se i tentativi precedenti sono falliti per mancanza di coperture.

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