Previdenza

Riscatto della laurea, chiarimenti Inps sul calcolo dei costi

di Arturo Rossi

Arrivano ulteriori istruzioni dall'Inps, con messaggio 11 dicembre 2020, numero 4671, in merito all'efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell'onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

Sulla materia l'Istituto aveva emanato la circolare 22 gennaio 2020, numero 6, dettando disposizioni in tema di decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del riscatto di periodi che si collochino nel sistema contributivo della pensione, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 5 quater, e dell'articolo 4 del Dlgs 184/1997.

L'Inps informa che, in ordine a taluni profili emersi in sede di applicazione dei suddetti principi, si è reso necessario acquisire il parere del ministero del Lavoro; all'esito delle valutazioni ministeriali l'Istituto fornirà istruzioni di chiarimento.Ora, l'Inps ha adeguato le procedure di gestione che sovrintendono al calcolo degli oneri di riscatto del corso di studi universitario nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche, in conformità a quanto statuito con la circolare 6/2020, che rivestono particolare importanza.

Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione

L'Inps fa presente che la circolare 6/2020 non modifica le istruzioni dettate in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dall'articolo 1, comma 23, della legge 335/1995, ma fornisce soltanto chiarimenti in merito agli effetti che ne derivano sulla materia dei riscatti. Ne consegue che, per il caso in esame, è necessario che precedentemente o contestualmente alla domanda di riscatto sia esercitata la predetta opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo. Al tal fine non è sufficiente la mera compilazione del modulo AP142 allegato alla domanda di riscatto telematica. Nel caso in cui l'opzione al sistema contributivo non sia correttamente esercitata o non vi siano i requisiti per avvalersene, l'onere di riscatto dovrà essere determinato secondo le modalità ordinarie (riserva matematica o calcolo a percentuale in base alla collocazione temporale e alla valutazione dei periodi ai fini pensionistici).

Soggetti in possesso di anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996

L'istituto previdenziale richiama l'attenzione sulla particolare situazione riguardante i soggetti in possesso di anzianità contributiva solo dal 1° gennaio 1996 che intendano riscattare con le modalità del calcolo a percentuale periodi che si collochino fino al 31 dicembre 1995. Tali soggetti, in quanto già destinatari del sistema di calcolo contributivo della pensione, non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 335/1995.

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