Previdenza

Disabili gravi, riconoscimento dei benefici nelle more della revisione sanitaria

L'Inps precisa in quali casi è ammissibile il riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali ai disabili in situazione di gravità nelle more del completamento dell'iter di revisione del relativo stato sanitario

di Antonio Carlo Scacco

Precedentemente al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, il lavoratore con disabilità grave, già autorizzato dall'Istituto con il verbale soggetto a revisione alla fruizione dei benefici connessi, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione.
L'articolo 25, comma 6 bis, del predetto decreto legge ha radicalmente cambiato tale situazione disponendo che, nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Il messaggio 13 gennaio 2021, n. 93, interviene sull'argomento, fornendo ulteriori chiarimenti, anche a seguito della sospensione delle visite per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da Covid-19 e la conseguente dilatazione dei tempi di attesa.
La nota di prassi si sofferma sulla applicazione del predetto articolo 25 relativamente alla fruizione dei permessi ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e delle altre prestazioni a favore dei disabili (prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario).
Con circolare 127 dell'8 luglio 2016, in particolare, l'istituto previdenziale aveva riconosciuto la validità del verbale di accertamento dell'handicap, anche nelle more dell'iter sanitario di revisione, da parte di lavoratori precedentemente autorizzati alla fruizione dei permessi e delle altre prestazioni.
Diverso è il caso dei lavoratori che, in possesso di un verbale per handicap in corso di validità, non lo hanno mai utilizzato per richiedere i citati benefici, ossia presentano domanda di fruizione per la prima volta quando il verbale sia già scaduto.
Per tali fattispecie, l'Inps ammette l'accoglimento provvisorio della eventuale domanda, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, in attesa della conclusione dell'iter sanitario di revisione. Qualora l'esito della revisione fosse negativo e lo stato di disabilità con connotazione di gravità non riconosciuto, si procederà al recupero del beneficio. Diversamente, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

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