Previdenza

Salvaguardia pensionistica, al via le domande all’Ispettorato

di Pietro Gremigni

Una serie di lavoratori rientranti nella nona salvaguardia pensionistica reintrodotta dall'ultima legge di bilancio, prima di attivare la procedura con l'Inps per accedere alla pensione coi requisiti precedenti il 2012, devono fare richiesta all'Ispettorato del lavoro competente entro il prossimo 2 marzo 2021.
L'Ispettorato nazionale ha emanato le relative istruzioni con la nota del 5 febbraio 2021.

Benefici pensionistici – I destinatari della salvaguardia possono accedere alla pensione in base ai requisiti previsti dalla disciplina previgente alla legge 214/2011, applicando una decorrenza basata sulle finestre mobili posticipate (dopo 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per quelli autonomi). Ai requisiti pensionistici ante 2012 si devono comunque applicare gli incrementi per la speranza di vita maturati fino ad oggi.
In ogni caso i requisiti indicati, pur potendo perfezionarsi dopo l'entrata in vigore del Dl n. 201/2011 (6 dicembre 2011) devono comportare una decorrenza della pensione non successiva a 120 mesi da tale data e pertanto entro il 6 gennaio 2022.

Destinatari – I lavoratori che devono presentare apposita istanza all'Ispettorato del lavoro per la verifica dei requisiti specifici sono i seguenti:
- coloro i cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali raggiunti in sede protetta (articoli 410-411 e 412-ter c.p.c.), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 30 giugno 2012;
- lavoratori che nel corso del 2011 sono stati in congedo per assistere figli in situazione di handicap grave;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Nel primo e nel terzo caso gli interessati, dopo la cessazione del rapporto non devono essersi rioccupati, con contratto a tempo indeterminato.

Domanda – La domanda va presentata entro il 2 marzo 2021 all'Ispettorato del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore, salvo il caso di rapporti cessati in virtù di accordi collettivi di esodo incentivato, in cui la sede competente è quella del luogo dove è stato siglato l'accordo.
L'invio va fatto tramite posta elettronica certificata o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, anche tramite intermediari come i patronati oppure i consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979.
Alla domanda occorre, tra l'altro allegare, dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del Dpr n. 445/2000, relativa, a seconda dei casi:
- alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure;
- al provvedimento di congedo.
Infine la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'Inps.

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