Previdenza

Risoluzione incentivata anche con la firma di un solo sindacato

di N.T.

Ai fini della validità dell'accordo collettivo aziendale per la risoluzione del rapporto di lavoro incentivato, previsto dall'articolo 14 comma 3, del Dl n. 104/2020 - convertito con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 e alternativo alle preclusioni e sospensioni previste in materia di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 14 - sono sufficienti la sottoscrizione dello stesso anche da parte di una sola dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e l'adesione del lavoratore interessato.
Lo ha chiarito l'Inps con il messaggio n. 689/2021, pubblicato ieri sul suo sito, dopo che alcune strutture territoriali avevano respinto le domande di indennità Naspi nel caso in cui l'accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale recasse la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L'Inps ha anche ricordato che l'adesione del lavoratore costituisce, per espressa previsione normativa, la condizione per il suo accesso alla Naspi, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal Dlgs n. 22/2015.

Il messaggio n. 689/2021 dell'Inps

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