Previdenza

Il socio lavoratore autonomo di cooperative artigiane è iscritto alla gestione artigiani

di Gianfranco Nobis

L'attività svolta dal socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana rientra nella gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani, anche nel caso in cui, in passato, il rapporto di lavoro cooperativo annesso a quello associativo sia stato incardinato all'interno del fondo pensione dei lavoratori dipendenti (Fpld) o nella gestione separata. Si tratta delle conclusioni a cui perviene l'Inps attraverso la circolare 29 del 17 febbraio 2021, emanata in conseguenza delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro.

Il contributo del socio lavoratore di cooperativa, conseguente al vincolo associativo, in base a quanto disposto dal comma 3, articolo 1, della legge 142/2001 può infatti svolgersi sia in forma autonoma, sia in forma subordinata. Inoltre, le disposizioni dell’articolo 3, comma 2, della legge 443/1985 prevedono che l'impresa artigiana possa essere costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa.

Secondo il parere espresso dal ministero del Lavoro, il combinato disposto dei sopra menzionati riferimenti normativi sgombra definitamente il campo da ogni dubbio in merito alla possibilità di instaurare un rapporto di lavoro cooperativo artigiano in forma autonoma dal quale derivi la conseguente iscrizione alla gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani. Naturalmente il regolamento della cooperativa artigiana dovrà esplicitare in modo chiaro la natura (autonoma o subordinata) del rapporto di lavoro del socio, funzionale al conseguimento dello scopo sociale, pur tuttavia lo stesso Ministero conferma che nel qualificare la natura del rapporto prevale comunque la reale modalità con cui lo stesso si esplicita, prescindendo da quanto stabilito negozialmente dalle parti.

L'istituto, quindi, in attesa di perfezionare le proprie procedure informatiche attraverso le quali i soci lavoratori autonomi di cooperativa saranno iscritti alla gestione speciale autonoma degli artigiani, ha dato mandato alle sedi di procedere all'apertura di una posizione previdenziale nella relativa gestione speciale, per tutti i soci di cooperativa iscritti all'albo delle imprese artigiane non già iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti o alla gestione separata. Nei casi in cui il socio di lavoro autonomo sia stato invece iscritto al Fpld o alla gestione separata, l'istituto provvederà d'ufficio a riversare tale posizione all'interno della gestione speciale autonoma per gli artigiani con decorrenza dal mese di marzo 2021. Tale passaggio, tuttavia, potrà perfezionarsi solo dopo l'emanazione di un successivo messaggio.

Dal punto di vista fiscale, il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa automa nella cooperativa artigiana si qualifica come assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del Tuir e pertanto in tali casi diviene obbligatoria la compilazione del quadro RR della dichiarazione fiscale "Redditi Persone Fisiche". In conclusione, con il punto 3 della circolare in commento vengono fornire specifiche istruzioni ai fini dell'individuazione e la dichiarazione del reddito da utilizzare in riferimento alle annualità pregresse.

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