Previdenza

Sospensione parziale o totale del reddito di cittadinanza a seguito di provvedimento penale

di Pietro Gremigni

Il provvedimento di sospensione del reddito o della pensione di cittadinanza produce un effetto differente a seconda che il soggetto destinatario del provvedimento del giudice rivesta la qualità di componente "richiedente" il Rdc/Pdc o di componente "beneficiario non richiedente". Così si è espresso l'Inps col messaggio 768 del 23 febbraio 2021 a seguito di uno specifico parere ministeriale.

Innanzitutto, va tenuto presente che la sospensione del Rdc o della Pdc è adottato con effetto non retroattivo dal giudice nei casi previsti dall’articolo 7-ter del decreto legge 4/2019:
- applicazione della misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo;
- condanna con sentenza non definitiva per i delitti in base agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del Codice penale;
- latitanza;
- sottrazione volontaria dall'esecuzione della pena.

Pertanto, nel caso in cui il provvedimento sospensivo riguardi il componente il nucleo familiare richiedente, si determina la sospensione della prestazione per l'intero nucleo familiare.

Invece, se il provvedimento cautelare o la condanna colpisce uno dei componenti il nucleo che però non è il soggetto richiedente, la sospensione opera nel senso che di tale componente non si tiene conto nella individuazione della scala di equivalenza ai fini della determinazione del beneficio economico.

Dal punto di vista procedurale, il Tribunale che dispone la misura penale dovrà inviare il provvedimento alla sede Inps competente in base alla residenza e l'Inps disporrà:
- nel caso riguardi il richiedente il Rdc o la Pdc, la decadenza della domanda;
- qualora riguardi invece il beneficiario non richiedente, la trasmissione della relativa documentazione alla direzione centrale dell'Inps per l'applicazione della sospensione pro quota dell'importo cioè per l'applicazione di un coefficiente della scala di equivalenza più basso in quanto riferito ad un numero dei componenti il nucleo inferiore di un'unità.

Infine, qualora dal provvedimento giudiziario emerga che le date dei provvedimenti presi dal giudice sono antecedenti alla domanda accolta, scatta la revoca della domanda stessa, qualora non siano state dichiarate nell'apposito Quadro F della domanda di Rdc o Pdc.

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