Previdenza

Aiuto da 2.400 euro per i precari

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Indennità di 2.400 euro omnicomprensiva per i lavoratori precari non tutelati dalla cassa integrazione da erogarsi a cura dell’Inps. Per i collaboratori sportivi previsto un importo variabile tra 1.200 e 3.600 euro da commisurarsi ai compensi percepiti nel 2019 la cui gestione viene demandata alla società Sport e Salute.

È quanto prevede l’articolo 10 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni) del 22 marzo, che con una procedura sostanzialmente analoga nei modi e nei destinatari rispetto a quanto già previsto nei precedenti decreti Ristori emanati nel corso del 2020, ridisegna il perimetro dei nuovi sostegni spettanti per il 2021 per alcune categorie di lavoratori particolarmente colpiti, sotto il profilo economico, dall Covid-19. Si tratta in particolare di:

lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione (per settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto 41 (il 23 marzo 2021) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;

lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile);

incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Tale platea di possibili beneficiari, alla data di presentazione della domanda non deve essere titolare di pensione o altro contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.

La stessa misura è stata prevista per i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, e per quelli in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali; costoro devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Spettano 2.400 euro anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

1 titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

2 titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

3 assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Anche costoro, come la precedente categoria di lavoratori non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi alla data di entrata in vigore del decreto.

La medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75mila euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

Le regole e i passaggi

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