Previdenza

Pensioni 2021, via libera ai coefficienti di rivalutazione

di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps ai coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni, dei redditi pensionabili, e dei montanti contributivi previsti dalla legge 335/1995 per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nel 2021: sono stati comunicati con messaggio 1259/2021.

Con circolare 167/2015 erano stati illustrati i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo, in seguito alle novità introdotte dal Dl 65/2015, e parzialmente modificati, in fase di conversione, dalla legge 109/2015.

Lo scorso mese di novembre l’Istat ha comunicato il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2020; in particolare, il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2020, risulta pari a 0,019199 e quindi, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,019199. Tale tasso, ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza nel 2021. È da ricordare, inoltre, che il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo. Per le pensioni con decorrenza 2021, al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2020 e quella eventualmente versata nel 2021, anteriore alla decorrenza della pensione.

L'Istituto comunica anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 2021. I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A), che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (quota B);

Inoltre sono stati ufficializzati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2021 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione dei lavoratori delle gestioni di spettacolo e sport relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993.

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