Previdenza

Scivolo del contratto di espansione incerto per le aziende che fanno rete

di Antonello Orlando

Con la circolare 48/2021, Inps ha fornito le indicazioni operative per avviare l'utilizzo del prepensionamento del contratto di espansione, tuttavia senza fornire tutte le informazioni necessarie.

Un punto a oggi rimasto sospeso è quello delle forme di aggregazione di aziende ammesse a siglare un contratto di espansione: Inps ha interpretato la facoltà, riservata dalla legge di Bilancio del 2021, riferendosi ai gruppi intesi nell'accezione dell'articolo 2359 del Codice civile, di conseguenza il legame intersocietario deve emergere dalla documentazione presso il registro delle imprese. Nessuna menzione diretta è stata fatta in merito al contratto di rete (articolo 3 del Dl 5/2009) che potrebbe coincidere con la definizione più allargata di «accordi contrattuali fra aziende» che la circolare ha fornito.

Inoltre i datori di lavoro che sceglieranno di sostenere l'onere di prepensionamento rateizzato mensilmente, non versandolo a Inps in unica soluzione, devono aspettare un nuovo messaggio che ufficializzerà il testo della polizza fideiussoria da presentare all'istituto per avviare il pagamento frazionato.

L'istituto ha invece chiarito che il cumulo contributivo della legge 228/2012, notevolmente ampliato dal 2017, non è operativo per i lavoratori che accedono al contratto di espansione, analogamente a quanto avviene già per l i fondi bilaterali e per l'isopensione. L'inapplicabilità del cumulo contributivo gratuito rende più difficile l'adesione di quei lavoratori di settori originariamente dotati di fondi speciali (telefonia, poste, elettricità eccetera) che si trovano spesso con una contribuzione sparsa in più gestioni. Per loro, così come per chi vanta contributi versati a Casse professionali, l'unica soluzione sarà quella di chiedere una ricongiunzione onerosa per trasferire i contributi dietro pagamento di un importo da saldare integralmente prima dell'accesso al prepensionamento.

In riferimento agli adempimenti gestionali a carico del datore di lavoro per i dipendenti accompagnati a esodo, il paragrafo 5 della circolare fornisce una descrizione della compilazione delle denunce individuali uniemens, chiarendo che il codice tipo cessazione sarà 1L per le risoluzioni consensuali per prepensionamento del comma 5-bis. Il datore di lavoro riceverà una matricola dedicata (con codice autorizzativo 6E, già in uso per isopensione). In queste matricole dedicate saranno mensilmente denunciati i lavoratori in prepensionamento con codice I nell'elemento “Qualifica1” con esposizione di un valore fisso di imponibile e contributo dovuto calcolato sulla media retributiva dell'ultimo quadriennio prima dell'esodo.

Due nuovi elementi saranno inseriti nel flusso, a rappresentare la riduzione dei costi del datore di lavoro esodante parametrata sul valore dell'indennità Naspi: per tutti coloro che utilizzano il prepensionamento in espansione si avrà per un periodo massimo di 24 mesi il codice causale L163 e, solo per i datori di lavoro con più di mille unità lavorative e piani di assunzione con proporzione di 1 a 3 rispetto ai lavoratori esodati, vi sarà uno sconto pari al valore della Naspi per un massimo di ulteriori 12 mesi da esporre con codice causale L164 nell'elemento “CausaleACredito”.

La circolare 48/2021 non fornisce invece istruzioni per le aziende, come le partecipate da enti pubblici, che hanno lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici, per cui si devono attendere nuove disposizioni.

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