Previdenza

Congedo Covid terminato il 5 marzo per chi ha figli disabili

di Antonello Orlando e Matteo Prioschi

I genitori di figli con disabilità grave devono fare i conti con un inaspettato periodo in cui non possono fruire del congedo Covid se le lezioni scolastiche sono state svolte a distanza o se il centro diurno assistenziale è stato chiuso. Il verbo è al passato perché il problema si riferisce al periodo dal 6 al 12 marzo, ma è emerso solo in occasione della pubblicazione della circolare 63/2021 dell'Inps, avvenuta il 14 aprile.

L'articolo 22-bis del Dl 137/2020, al comma 1, ha previsto che i genitori di figli frequentanti le scuole secondarie di primo grado possono beneficiare di un congedo indennizzato al 50% se le lezioni in presenza vengono sospese in quanto il territorio rientra in una “zona rossa”. La sospensione può essere disposta a seguito di ordinanze del ministro della Salute adottate sulla base del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis dello stesso Dl 137/2020. Secondo la circolare 63/2021, tale congedo è ancora fruibile per effetto dell'ordinanza del ministro della Salute adottata sulla base del Dpcm del 2 marzo (teoricamente in vigore fino al 6 aprile scorso), e si affianca a quello introdotto dal decreto legge 30/2021.

Al comma 3, l'articolo 22-bis aveva invece disposto il congedo indennizzato per i genitori di figli disabili, di qualunque età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado in caso di attivazione della didattica a distanza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, indipendentemente dal “colore” della regione. Il Dl 137 fa riferimento ai Dpcm del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre. La circolare Inps 63/2021 cita i Dpcm 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021 e afferma che il congedo è stato fruibile fino al 5 marzo scorso.

Il decreto legge 30/2021 ha introdotto il congedo Covid indennizzato anche per il 2021, in particolare dal 13 marzo al 30 giugno, sia per genitori di figli disabili che normodotati. Inoltre ha previsto che eventuali congedi parentali fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021 possono essere convertiti, a domanda dell'interessato, nei nuovi congedi Covid. Per i lavoratori genitori di figli disabili che avevano richiesto dal 6 al 12 marzo, in assenza di qualsiasi indicazione chiara sulla scadenza, il congedo dell'articolo 22-bis, comma 3, del Dl 137/2020, sarebbe auspicabile rendere possibile una conversione automatica al congedo parentale o al prolungamento per i figli disabili entro i 12 anni di età (articolo 33 del Dlgs 151/2001) al fine di accedere alla conversione a favore dei nuovi congedi Covid al 50%, senza penalizzarli per un mero errore (del tutto inconsapevole) sul tipo i congedo richiesto.

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