Previdenza

Agricoltura, la cassa non ostacola la disoccupazione

di Roberto Caponi

I periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2020 dagli operai agricoli a tempo determinato sono equiparati a giornate di lavoro non solo ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2020, ma anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l'accesso a tale prestazione (102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall'anno di riferimento dell'indennità e dall'anno precedente).
Lo ha precisato l'Inps con la circolare 69/2021 del 23 aprile, fornendo un'interpretazione estensiva, ma assolutamente coerente con la finalità della norma, dell'articolo 22, comma 1, del Dl 18/2020. Tale norma ha infatti previsto che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento di cassa integrazione in deroga istituito per fronteggiare le conseguenze negative sul piano occupazionale dell'emergenza Covid-19, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La formulazione letterale del citato articolo 22 – che fa appunto riferimento al solo “calcolo” della prestazione – non precisa se l'equiparazione a lavoro valga solo per i soggetti in possesso degli ordinari requisiti contributivi previsti. La questione è particolarmente rilevante, considerato che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria, alcuni lavoratori agricoli hanno svolto nel 2020 poche giornate di lavoro effettivo, le quali, sommate ai periodi di lavoro del 2019, non consentono loro di raggiungere le 102 giornate nel biennio richieste per l'accesso alla disoccupazione agricola.

Con la circolare in commento l'Inps, acquisito il parere del ministero del Lavoro, ha fornito un'interpretazione estensiva del principio di equiparazione, con l'obiettivo di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori del settore agricolo. Ne consegue che le giornate di cassa integrazione in deroga fruite nel 2020 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparate a giornate di lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2020 (sempre che risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2020). Analogamente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) saranno equiparate a lavoro le giornate di cassa integrazione in deroga riferite al 2020 e i periodi di cassa integrazione agricola Cisoa-Covid fruiti nel medesimo anno in conseguenza dell'emergenza. E infatti anche i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, ricorda la circolare Inps, rientrano nel campo d'applicazione della cassa integrazione in deroga Covid-19 qualora l'azienda abbia già fatto ricorso per altre causali al numero massimo annuale di giornate di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (Cisoa).

Per calcolare l'importo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2020 - considerato che entrano nel computo anche giornate di cassa integrazione e quindi non effettivamente lavorate e retribuite - la retribuzione di riferimento sarà costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti. I principi sopra indicati circa l'equiparazione dei periodi integrazione salariale Covid-19 alle giornate di lavoro ai fini dell'accesso alla disoccupazione agricola trovano applicazione anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 che - essendo assoggettati alla normativa del settore industriale- nell'anno 2020 hanno fruito della cassa integrazione ordinaria (Cigo) concessa con le causali Covid-19. Da ultimo l'Istituto, al fine di non penalizzare i lavoratori agricoli provenienti da paesi extracomunitari non convenzionati - ipotesi tutt'altro che rara nel settore primario - che non sono riusciti a rientrare in Italia a causa delle limitazioni agli spostamenti tra Paesi causa Covid-19, ha ampliato da 90 a 180 giorni il periodo di franchigia ai fini della fruizione della indennità di disoccupazione.

La circolare n. 69/2021 dell'Inps

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