Previdenza

Assenze lavoratori fragili in attesa delle istruzioni

di Barbara Massara

Il decreto legge Sostegni assicura la consecutività della tutela della malattia per i lavoratori fragili dal 17 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021, ma mancano le istruzioni operative per la gestione dei periodi già trascorsi e gestiti diversamente.

Con il messaggio 1667/2021, l'Inps ha confermato che l'estensione al 30 giugno 2021 della tutela speciale dei lavoratori fragili, disposta dall'articolo 15 del Dl 41/2021, ha, di fatto, comportato la copertura dei periodi 16 ottobre-31 dicembre 2020 e 1 marzo-22 marzo 2021 che le precedenti proroghe non avevano contemplato, lasciandoli privi della specifica misura.

Pertanto l'istituto, nel richiamare le diverse disposizioni che in un anno si sono succedute modificando la disciplina e la durata della tutela contenuta nell'articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, ha riconosciuto l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera consecutivamente dal 17 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021 in favore dei lavoratori fragili o disabili gravi impossibilitati a prestare l'attività con modalità di lavoro agile.

Sfortunatamente le dimenticanze del Governo o del legislatore, coperte poi retroattivamente da successivi provvedimenti, comportano un grande lavoro aggiuntivo per aziende e consulenti, lavoro che, oltre a essere impegnativo dal punto di vista del tempo e degli adempimenti richiesti, si presenta anche molto delicato, in quanto mette a rischio la regolarità contributiva delle imprese impegnate in pratiche di regolarizzazione.

Il recente messaggio Inps, inoltre, omette di fornire indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità con cui correggere le mensilità trascorse, in cui l'assenza è stata diversamente gestita dall'equiparazione al ricovero ospedaliero.

Laddove il dipendente fragile o disabile grave fosse stato in malattia ordinaria, la conversione nella tutela del ricovero ospedaliero rappresenterebbe la situazione più lineare da gestire, in quanto coperta da una certificazione di malattia.

In questo caso l'azienda dovrebbe comunque conguagliare in busta paga la diversa indennità in conto Inps spettante (con decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico), escludere tali periodi dal computo del comporto nonché modificare il flusso uniemens con l'indicazione dello specifico evento.

In passato l'istituto aveva fornito precise indicazioni su come conguagliare periodi arretrati di assenza dei lavoratori fragili fino al 30 settembre 2020 con il messaggio 3871/2020, in cui, oltre a indicare i codici evento da utilizzare (MV7) nonché gli elementi del flusso da valorizzare, rinviava a una specifica comunicazione, inviata dall'Inps tramite cassetto previdenziale e Pec, il dettaglio degli eventi per i quali era possibile effettivamente fruire della speciale tutela riservata ai dipendenti fragili.

Nel messaggio 1667/2021 non si fa alcun accenno alle modalità di conguaglio, nonché alle verifiche preliminari che le sedi Inps dovranno effettuare, che pertanto dovrebbero essere successivamente comunicate per consentire l'effettivo godimento della tutela.

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