Previdenza

Inail, sconto del 16,36% per i premi speciali e i contributi agricoli

di Mauro Pizzin

La riduzione per l'anno 2021 dei premi speciali e dei contributi assicurativi relativi ai settori e alle gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato ancora completato dall'Inail è stata fissata nella misura del 16,36% da un decreto Lavoro-Mef del 23 marzo scorso, con modalità applicative definite dall'Istituto nella circolare 13/2021, pubblicata ieri.

Nel documento l'Inail ricorda che la legge di stabilità 2014 ( 147/2013) ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle more dell'aggiornamento tariffario, realizzata dal 2019 per le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, applicate anche ai somministrati, per la tariffa dei premi speciali unitari dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e per la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

La riduzione continua, invece, ad applicarsi ad alcuni premi speciali unitari determinati ai sensi dell'articolo 42 del Dpr 1124/1965 e ai contributi della gestione agricoltura, non ancora interessati dalla revisione. La circolare interessa quindi:
- i premi speciali unitari per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- i premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne;
- i premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell'ambito della gestione industria;
- i premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- i contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall'Inps.

La circolare, inoltre, ribadisce che l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale e che sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata o meno da oltre un biennio. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (Igm) e l'indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell'articolo 42 del Dpr 1124/1965, per i premi per l'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.

In questo contesto, per il 2021 la riduzione si applica ai soggetti che abbiano iniziato l'attività prima del 3 gennaio 2019, sulla base degli indici di gravità media fissati dal decreto 7 febbraio 2020 del Lavoro, di concerto con il Mef, da applicare nel triennio 2020-2022. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta, invece, a seguito di istanza presentata con il servizio online OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività) e per il settore agricoltura tramite il servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.

La riduzione è riconosciuta solo ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Se nel corso del biennio l'istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l'anno 2021 nella nuova misura del 16,36% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

La circolare n. 13/2021 dell'Inail

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