Previdenza

Cig retroattiva dal 26 marzo con conguaglio a maggio

di Enzo De Fusco

La cassa integrazione del decreto Sostegni può essere utilizzata a partire dal 26 marzo e non dal 1° aprile, ma solo per le aziende che hanno fruito interamente delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

L’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto Sostegni stabilisce che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili alla pandemia possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto stesso, domanda di concessione di Cig Covid per una durata massima di 13 settimane o di 28 settimane, rispettivamente, fino al 30 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Si è posto il problema della scopertura di cassa integrazione nelle giornate dal 26 al 31 marzo soprattutto per le aziende che sono in maggiore difficoltà, o addirittura chiuse. I tempi di modifica del decreto 41/2021 purtroppo hanno ingenerato una situazione di incertezza tra le imprese che nel dubbio hanno assunto comportamenti diversi. C’è chi ha scommesso in una modifica della norma prevedendo in ogni caso il pagamento della cassa integrazione. E c’è chi, invece, ha corrisposto ai lavoratori giornate di ferie e/o permessi.

Su queste situazioni l’Inps dovrà esprimersi per individuare delle soluzioni semplificate e automatizzate che consentano alle aziende di sistemare le posizioni senza dover riaprire gli stipendi di marzo. Probabilmente l’interlocuzione con le società di software sarà inevitabile per concordare una soluzione tecnica.

L’Inps, inoltre, nel silenzio della norma, dovrà fornire un termine amministrativo entro cui presentare le domande per le giornate interessate, dal momento che, a rigore, il termine è scaduto il 30 aprile. Ad ogni modo, per le aziende che hanno scelto di riconoscere le giornate di cassa integrazione, la soluzione sembra più semplice una volta presentata l’istanza. Più complessa invece, sembra la posizione delle aziende che hanno chiuso gli stipendi applicando soluzioni alternative.

In attesa di conoscere le istruzioni dell’istituto, ci sono sostanzialmente due fronti da risolvere. Il primo, nei confronti dei lavoratori, si può gestire nella prima busta paga utile (probabilmente maggio), in cui il datore di lavoro può stornare le giornate di ferie e permessi riconoscendo contestualmente le giornate di cassa integrazione (salvo il caso del pagamento diretto).

Il secondo, nei riguardi dell’Inps, si può risolvere utilizzando l’Uniemens di maggio per compilare la sezione di rettifica dei mesi precedenti (indicando marzo) riportando le giornate di cassa integrazione. Tutto ciò senza dover presentare di nuovo la denuncia previdenziale del mese di marzo.

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