Previdenza

Federazioni, enti e società sportive, istruzioni Inps per la ripresa di adempimenti e versamenti

di Paolo Rossi

Scaduti il 28 febbraio 2021 i termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche sono chiamati a preparare i piani di rientro. Tali aziende dovranno adeguarsi, in brevissimo tempo, alle istruzioni operative che l'Inps ha fornito con il messaggio 10 maggio 2021, n. 1860, a completamento delle istruzioni in precedenza diramate con la circolare 5 febbraio 2021, n. 16.
La sospensione disposta a vantaggio delle organizzazioni sportive risale all'articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020, e riguarda i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (riferiti alle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021).
Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione entro il 30 maggio 2021, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Le istruzioni dell’Inps sono orientate a predisporre adeguatamente i flussi Uniemens. A tal fine, le aziende destinatarie dovranno indicare nei flussi interessati il codice di autorizzazione "7M", precedentemente assegnato dall'Istituto. Tale codice assume il significato di "Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178".
Poiché le istruzioni operative sono state rilasciate dall'Inps ben oltre i termini di presentazione delle scadenze Uniemens riferite ai periodi di paga delle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021, oggetto della sospensione, le aziende dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 30 maggio 2021, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l'esposizione del codice appresso indicato e del relativo importo.
Si tratta dell'elemento Uniemens posizionato all'interno di «DenunciaAziendale», «AltrePartiteACredito», «CausaleACredito», che dovrà essere valorizzato con il codice di nuova istituzione "N977", avente il significato di "Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 30 dicembre 2020, n. 178"; e le relative «SommeACredito» (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi). Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese.
Con riguardo alla ripresa dei versamenti, gli importi sospesi dovranno effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 30 maggio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento va effettuato con il modello "F24", utilizzando il codice contributo "Dsos" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Se la sospensione ha riguardato contributi dovuti alla Gestione separata, il committente dovrà riportare nell'elemento «CodCalamita» di «Collaboratore» il valore 36, avente il nuovo significato di "Sospensione contributiva per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 178/2020, Art. 1. Validità dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021". Anche per tali contribuenti sarà necessario correggere i flussi Uniemens già trasmessi entro il 30 maggio 2021. Al momento della ripresa dei versamenti sospesi (30 maggio 2021), in unica soluzione oppure in 24 rate mensili di pari importo, i medesimi committenti compileranno per ogni periodo mensile interessato la "Sezione Inps" del modello "F24", utilizzando la causale contributo "CXX/C10".

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