Previdenza

Destinatari del reddito di cittadinanza che diventano imprenditori, ecco le regole per il bonus

di M.Pri.

A oltre due anni di distanza dal decreto legge 4/2019 che l'ha istituito, con la pubblicazione in Gazzetta Uffficiale del 15 maggio, diventa operativo il “beneficio addizionale” in favore dei percettori del reddito di cittadinanza che iniziano un'attività di lavoro autonomo.
Il bonus consiste, come previsto dall'articolo 8, comma 4, del Dl 4/2019, nell'erogazione una tantum di un importo pari a 6 mensilità del reddito di cittadinanza percepito al momento dell'avvio dell'attività. Il decreto ministeriale 12 febbraio 2021 indica ulteriori requisiti e regole da rispettare.

Per chiedere l'una tantum è necessario far parte di un nucleo familiare che sta ricevendo il Rdc al momento della domanda e non ha già beneficiato in precedenza di tale bonus (situazione che al momento non può verificarsi). L'attività che viene avviata deve essere di lavoro autonomo oppure in forma di impresa individuale, ma può anche consistere nella sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto l'attività lavorativa del socio. Una di queste tre opzioni deve concretizzarsi nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc (che ha durata di diciotto mesi eventualmente rinnovabili per una volta).

Inoltre, nei dodici mesi precedenti la domanda di una tantum, il richiedente non deve aver cessato un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, e non deve aver sottoscritto una quota di capitale sociale, differente da quella per cui si chiede l'una tantum, di una coop in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Quindi, per quanto riguarda la quota di una coop, da una parte si richiede la sottoscrizione nei primi dodici mesi di percezione del Rdc, dall'altra si precisa che nei 12 mesi antecedenti è possibile sottoscrivere solo una quota, quella per cui si chiede l'una tantum.

L'attività va avviata nei primi dodici mesi. Per esempio se una persona ha iniziato a percepire il reddito a gennaio 2021, ha tempo fino a dicembre di quest'anno. Se l'avvia a giugno, deve presentare domanda per l'una tantum entro 30 giorni all'Inps. Ipotizzando che la richiesta venga effettuata a luglio, si devono contare dodici mesi a ritroso per quanto riguarda l'eventuale cessazione di attività autonoma, quindi il periodo di “osservazione” si estende fino a luglio 2020.

Chi, nei mesi scorsi, non ha comunicato di aver avviato un'attività autonoma, di impresa o sottoscritto la quota di una coop entro i 30 giorni dall'inizio, perde il diritto all'una tantum, mentre chi lo ha comunicato correttamente deve presentare una nuova comunicazione/domanda tramite il modello “com esteso” allegato al decreto ministeriale, che vale anche come modulo di domanda per chi avvia l'attività d'ora in avanti.

Questa agevolazione è alternativa a quella prevista dall'articolo 3, comma 9, del Dl 4/2019, che consiste nella non variazione del Rdc già percepito per i primi due mesi successivi all'avvio della nuova attività, che invece successivamente inciderà sull'importo del Rdc in relazione al reddito generato dalla nuova attività. In conseguenza della incompatibilità tra i due incentivi, dall'importo dell'una tantum viene decurtato quanto eventualmente già percepito secondo l'articolo 3 comma 9.

La nuova iniziativa di lavoro deve durare almeno dodici mesi (o la quota della coop mantenuta per ugual periodo) altrimenti l'una tantum viene revocata. Cosa che succede anche se viene revocato il reddito di cittadinanza o se si incappa nella decadenza dallo stesso sulla base dell'articolo 7 o la sospensione per l'articolo 7-ter del decreto legge 4/2019.

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