Previdenza

Artigiani e somministrati, per l’esonero vale la data di utilizzo dell’ammortizzatore

di Enzo De Fusco

Le aziende artigiane e le agenzie di somministrazione possono accedere all'esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione del Dl 104/2020 purché abbiano fruito delle settimane di ammortizzatori prima del 15 agosto 2020 o per periodi collocati prima di questa data e a cavallo del 13 luglio 2020.

Con il messaggio 1956/2021 l'Inps fornisce un chiarimento specifico per il settore artigiano e per le agenzie di somministrazione che riguarda una delle norme più complesse che sono state prodotte in questo periodo emergenziale, vale a dire l'utilizzo dell'esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione. L'articolo 19, comma 6, del Dl 18/2020 ha stabilito che i fondi di settore garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità previste per la Cigo Covid.Tuttavia, la concessione della cassa Covid da parte dei fondi di solidarietà alternativi non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all'Inps né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell'istituto.

L'Inps ha fornito istruzioni sulla norma con la circolare 105/2020 e i messaggi 4254/2020 e 30/2021. Sul punto, proprio la circolare 105 ha precisato, per la generalità dei datori di lavoro, che è possibile accedere all'esonero contributivo – in ogni caso - se si è fatto richiesta di cassa Covid in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del Dl 104/2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Proprio la diversa procedura di riconoscimento della cassa Covid ha portato l'Inps a precisare che, ai fini della riconoscibilità o meno dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 3 del Dl 104/2020, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale della cassa rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da Covid-19. Ne consegue che, in ragione del regime di alternatività tra l'esonero di cui all'articolo 3 del Dl 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale, possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai Dl 18/2020 e 34/2020 (9 + 9 settimane) prima del 15 agosto 2020 per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.

In definitiva, quello che conta è l'effettiva collocazione delle giornate di cassa indipendentemente dalla richiesta.

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