Previdenza

Fino al 31 dicembre Naspi liquidata in base ai valori del 26 maggio

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

I beneficiari della Naspi percepiranno l'indennità nella misura in essere al 26 maggio 2021, senza alcuna diminuzione; e ciò varrà per l'intero anno 2021. A prevederlo è l'articolo 38 del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021), che interviene sul cosìdetto décalage dell'assegno di disoccupazione prevedendone, di fatto, il congelamento. A fronte di questa disposizione, sino al 31 dicembre 2021, l'ammontare Naspi non subirà decrementi e continuerà a essere corrisposto nell'importo pagato dalla data di entrata in vigore del Sostegni bis, che è appunto quella del 26 maggio.

Con questa norma il legislatore - nell'intento di agevolare i percettori di Naspi nel difficile periodo interessato dall'emergenza epidemiologica – interviene sull'articolo 4, comma 3, del Dlgs 22/2015. La disposizione, ora temporaneamente riformata, prevede una riduzione della Naspi del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione: quindi 3 mesi pieni e poi inizia l'erosione del trattamento, che cala mensilmente del 3 per cento.

Il décalage non si applicherà, sempre sino al 31 dicembre 2021, anche alle nuove erogazioni di Naspi con decorrenza dal 1° giugno e al 30 settembre 2021.

Adeguamento, dunque, bloccato sino alla fine del 2021. Il meccanismo riprenderà a operare dal 1° gennaio 2022. Su questo specifico punto il Sostegni bis dispone che l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Stando a quanto si legge nella norma, quindi, ripresa del meccanismo di diminuzione da gennaio, ma gli importi di Naspi verranno decurtati tenendo conto anche dei mesi di sospensione. Si tratta di un calcolo a esclusivo appannaggio dell'Inps, i cui dettagli verranno meglio specificati dall'Istituto di previdenza.

La facilitazione viene finanziata con uno stanziamento di 327,2 milioni per il 2021.L'agevolazione si va ad aggiungere a quella già prevista dal decreto Sostegni (Dl 41/2021) consistente nella possibilità – fino al 31 dicembre 21, di non tenere conto – ai fini della concessione dell'assegno - del requisito delle 30 giornate di lavoro effettive nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione che, ordinariamente, costituisce una condizione imprescindibile per l'ammissione.

Ricordiamo che lo stato di disoccupazione in cui si trova il lavoratore e che gli fa acquisire il diritto a percepire la Naspi deve originarsi involontariamente. Tuttavia, non va dimenticato che nel quadro generale dei provvedimenti emanati in tempo di Covid, il decreto Agosto (Dl 104/2021) ha introdotto una possibilità di percepire l'assegno di disoccupazione anche per i lavoratori che cessano volontariamente il rapporto di lavoro a seguito di una risoluzione consensuale. Per beneficiarne, il lavoratore deve aderire a un apposito accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (articolo 14, comma 3, del Dl 104/2020) - da allegare alla domanda di Naspi.

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