Previdenza

Assegno temporaneo ai figli minori anche ai dipendenti senza Anf

di Barbara Massara

L’assegno temporaneo per i figli minori spetta anche ai lavoratori dipendenti privi dei requisiti per accedere alla prestazione dell’assegno del nucleo familiare. Lo precisa l’Inps nella circolare 93/21 del 30 giugno scorso, in cui amplia la platea dei destinatari della nuova misura prevista dal decreto ponte 79/2021 per il periodo luglio-dicembre 2021, ricomprendendovi anche i nuclei familiari con dipendenti che non possono richiedere l’assegno del nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del Dl 69/1988 per carenza dei requisiti prescritti dalla legge (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 luglio).

Tali requisiti consistono nel possesso di un reddito del nucleo familiare non superiore alle fasce previste nelle apposite tabelle annualmente oggetto di revisione e formato per almeno il 70% da reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, nel caso in cui il dipendente che teoricamente avrebbe diritto alla prestazione dell’Anf non possa di fatto accedervi per mancanza dei relativi requisiti, il medesimo ha la possibilità di richiedere l’assegno temporaneo.

Quest’ultima misura, infatti, prescinde dalla condizione che almeno il 70% del reddito del nucleo sia costituito da reddito di lavoro dipendente, ed è riconosciuta in base al valore dell’Isee (e non del reddito) che non può superare i 50mila euro.

Poiché l’Isee rappresenta un parametro non paragonabile a quello del reddito familiare, potrebbe accadere che un nucleo a cui non spetti l’Anf abbia invece diritto all’assegno temporaneo introdotto dal Dl n. 79/2021.

La volontà del legislatore, quale meglio esplicitata dall’Inps coerentemente al carattere universale che il futuro assegno unico dovrà avere, è quindi quella di garantire a tutti i nuclei familiari una prestazione previdenziale collegata alla presenza di figli minori. Fino al 31 dicembre 2021 tale prestazione corrisponde all’Anf per i dipendenti in possesso dei requisiti di legge o all’assegno temporaneo per i dipendenti impossibilitati ad accedere all’Anf, per i lavoratori autonomi o per i nuclei con soggetti inoccupati.

La circolare n. 93/2021 non menziona il datore e pertanto anche per i dipendenti l’assegno temporaneo dovrebbe essere gestito interamente dall’Inps, a cui il lavoratore direttamente o tramite un patronato deve presentare domanda telematica

A differenza dell’Anf, per la nuova misura ponte è richiesto il requisito della convivenza, in quanto genitore e il figlio devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune e il figlio minore deve essere fiscalmente a carico, cioè con reddito annuo non superiore a 4mila euro.

La prestazione può essere altresì richiesta da un nonno per i nipoti minori in linea retta presenti nell’Isee in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

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