Previdenza

Contribuzione correlata a carico dei Fondi bilaterali alternativi Artigianato e Somministrazione

di Gianfranco Nobis

L'Inps, con il messaggio 5 luglio 2021, n. 2503, conferma le indicazioni già fornite a suo tempo attraverso la circolare n. 53/2019, prevedendo che il versamento della contribuzione correlata dovuta in caso di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui l'articolo 27 del Dlgs n. 148/2015 (Somministrazione e Artigianato) sia a carico dei rispettivi Fondi.
La motivazione rimarcata dall'Inps attraverso il commentato messaggio è essenzialmente legata al fatto che tali fondi, diversamente dai fondi di solidarietà già previsti dall'articolo 26 del Dlgs n. 148/2015, non sono istituiti presso l'Istituto di previdenza sotto forma di gestioni autonome. Una differenza sostanziale, che si riverbera sulle modalità attraverso le quali versare e riconoscere la contribuzione correlata ai lavoratori percettori di assegno ordinario: nella generalità dei casi, infatti, tale procedimento avviene in automatico dall'istituto di previdenza in base alle informazioni desumibili dai flussi Uniemens delle aziende interessate e stornando l'importo della correlata dalle disponibilità dei fondi.
Nel caso dei fondi di solidarietà bilaterali dell'artigianato e della somministrazione (articolo 27 del Dlgs n. 148/2015) accade invece che, al fine di riconoscere adeguate tutele previdenziali ai lavoratori, siano i medesimi a fondi a dover riversare periodicamente la contribuzione correlata e questo perché tali fondi non sono stati costituiti presso l'Inps. A tal fine infatti l'istituto di previdenza, sulla base dei flussi Uniemens riferiti ai lavoratori percettori di assegno ordinario, ricava l'importo della contribuzione correlata che i Fondi dovranno versare tramite apposito modello F24 precompilato dallo stesso Istituto, sulla posizione Inps loro assegnata.
Ricordiamo che l'importo della correlata è pari all'importo della contribuzione dovuta sulla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento sospensivo.
Relativamente al Fsba l'Istituto specifica che sono ancora in corso le operazioni di aggiornamento del conto previdenziale dei lavoratori percettori di assegno ordinario per i periodi fino a marzo 2021, con conseguente possibile rallentamento delle domande di pensione eventualmente presentate.

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