Previdenza

Ricongiunzione, Inps non paga più gli interessi se le Casse ritardano

di Matteo Prioschi

Inps, con il messaggio 2552/21, ha comunicato che non pagherà più gli interessi previsti in caso di trasferimento di contributi se l’operazione di ricongiunzione accumula ritardo a causa della cassa di previdenza privatizzata destinataria, a cui devono essere conferiti i contributi.

Se, secondo la legge 45/90, un lavoratore chiede di ricongiungere i contributi versati in più gestioni previdenziali, la gestione in cui sarà unificata la posizione pensionistica chiede alle altre le informazioni per calcolare l’onere di riscatto a carico del richiedente. Una volta che quest’ultimo accetta di pagare l’importo, le altre gestioni devono trasferire i contributi verso quella accentrante, maggiorandoli di un tasso di interesse composto annuo del 4,5 per cento.

In particolare, la maggiorazione si applica sui contributi obbligatori e volontari a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di riferimento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di effettivo trasferimento. Nel caso di una ricongiunzione verso una cassa professionale, i contributi giacenti in Inps devono essere trasferiti alla cassa con la maggiorazione, che costituisce un costo per l’istituto nazionale di previdenza.

Quest’ultimo ha verificato che spesso i tempi di gestione della pratica si protraggono oltre quelli, ordinamentali, indicati dalla legge 45/90, con lievitazione degli interessi. Per questo motivo l’Inps ha attivato una funzionalità tramite la quale i dipendenti che gestiscono le ricongiunzioni possono neutralizzare, ai fini del calcolo degli interessi, la parte del periodo successivo alla domanda di ricongiunzione la cui durata è attribuibile a ritardi negli adempimenti della pratica da parte della cassa professionale coinvolta.

Questa decisione, precisa Inps, non impatta sulla pensione dei lavoratori che ricongiungono, in quanto gli interessi che maturano dopo la domanda di ricongiunzione vanno a beneficio della Cassa accentrante.

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