Previdenza

Apertura o variazione di posizione Inail per l’emersione dei lavoratori

L'Inail, con la circolare n. 20 del 9 luglio 2021, ha fornito istruzioni per i datori di lavoro che, a seguito della procedura di emersione ex art. 103 del D.L. 34/2020, sono tenuti ad assolvere all'obbligo assicurativo con l'apertura delle posizioni assicurative presso lo stesso istituto.

di Matteo Cremonesi

L'articolo 103 del Dl 34/2020 ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Le istanze di emersione sono state presentate dal 1° giugno al 15 agosto 2020 e hanno riguardato i seguenti settori di attività:
– agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
– assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
– lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

La circolare 20 del 9 luglio 2021 dell'Inail fornisce ora le istruzioni necessarie per l'assolvimento dell'obbligo assicurativo a carico dei datori tenuti all'apertura di posizioni assicurative. Si tratta, sostanzialmente, di quelli operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore delle attività manifatturiere delle industrie alimentari e delle bevande. Non sono interessati dalla circolare i datori di lavoro agricolo e quelli di lavoro domestico, per i quali i contributi assicurativi sono riscossi dall'Inps in forma unificata.

La circolare precisa che i datori di lavoro, come sopra individuati, che hanno regolarizzato, nella finestra del 2020, rapporti di lavoro subordinato classificati in uno dei codici Ateco indicati nell'elenco allegato al decreto interministeriale 27 maggio 2020 (attività rientranti nei settori interessati dall'applicabilità delle norme in materia di emersione), devono effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione (denunce di variazione). Il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l'apposito servizio online. Invece, il datore di lavoro già titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare, sempre attraverso l'apposito servizio online, la denuncia di variazione se l'attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all'Inail.

Se, al contrario, l'attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata a una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia, ma le retribuzioni dei lavoratori interessati all'emersione devono essere dichiarate con l'autoliquidazione annuale dei premi.

Nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione deve essere indicata come data inizio dell'attività e data di decorrenza della variazione:
– il 19 maggio 2020, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
– il giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di emersione, per i rapporti di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
– la data di inizio del rapporto di lavoro, per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

Le denunce, ove il datore di lavoro non abbia già provveduto, devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare 20/2021.In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di emersione, sia essa intervenuta per causa di forza maggiore o per altra causa, il datore di lavoro deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo fino alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l'attività lavorativa.

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