Previdenza

Scadenza del 16 luglio rinviata per i contributi Inps degli agricoli

di Francesco Giuseppe Carucci

Sono diversi gli esoneri contributivi disposti dalle norme emergenziali per l’agroalimentare.

Inizialmente l’articolo 222 del decreto Rilancio, modificato dall’articolo 58-quater del Dl 104/2020, ha previsto un esonero relativo al primo semestre 2020 a favore dei datori privati appartenenti a specifiche filiere. Poi gli articoli 16 e 16-bis del Dl 137/2020, per novembre e dicembre 2020, hanno disposto un esonero contributivo generalizzato per tutte le filiere agricole, dell’acquacoltura e della pesca fruibile sia per la contribuzione relativa al personale occupato, sia per la contribuzione Ivs di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L’agevolazione è stata poi estesa al gennaio 2021 dall’articolo 19 del Dl 41/2021 di quest’anno.

L’articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021 ha introdotto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 per tutti i lavoratori autonomi, compresi gli agricoli, con reddito complessivo 2019 non superiore a 50mila euro e con un calo di fatturato e corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al medesimo ammontare del 2019. Il Dm attuativo, circolato in bozza nei mesi scorsi, non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il termine del 31 luglio, fissato per la presentazione delle istanze, potrebbe dunque slittare.

Infine, l’articolo 70 del Dl 73/2021 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento della contribuzione Ivs, per il solo mese di febbraio 2021, a favore di imprese e autonomi delle filiere agrituristiche e vitivinicole e per i produttori di vini e birre.

Questi benefici contributivi sonosubordinati alla presentazione di istanza telematica in cui sia presente, nella forma di autocertificazione, la dichiarazione del non superamento dei limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, come stabilito dall’articolo 19, comma 2-bis, del Dl 41/2021. Per recepire la novità del decreto 41 è stata sospesa la procedura per presentare le istanze di esonero per il primo semestre 2020 di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto Rilancio (messaggio Inps 1850/2020).

Le procedure telematiche per le domande non sono ancora state implementate. L’Inps pertanto, con il messaggio 2418/2021 del 25 giugno, ha comunicato che «sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza». Tra i differimenti disposti, c’è l’esplicito richiamo alla prima rata dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli, il cui termine normalmente scade il 16 luglio. Il differimento opera per tutti gli autonomi iscritti nelle gestione agricole. Difatti, ammesso che non possano invocare il più generoso esonero disposto dall’ultima legge di Bilancio, potranno beneficiare dell’agevolazione contributiva almeno per il mese di gennaio – e di febbraio nei casi previsti dall’articolo 70 del decreto 73 - da recuperare con l’importo della prima rata.

Il messaggio 2418/2021 conferma la sospensione del termine di pagamento della quarta rata 2020 che già l’articolo 10, comma 6, del decreto 183/2020 aveva differito «fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021». Termine ulteriormente prorogato a data da destinarsi a opera del messaggio Inps 587/2021 del 10 febbraio.

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