Previdenza

La Cassazione ribadisce il ruolo dei consulenti del lavoro

di Marina Calderone*

È un’estate di profonde contraddizioni nel mondo del lavoro. Peraltro, ampiamente previste visto che i comparti ripartono a scacchiera. A fronte dell’esplosione del settore turismo (e servizi correlati), in cui la domanda di stagionali supera l’offerta, abbiamo licenziamenti di massa in segmenti dove ancora batte forte la crisi causata dalla pandemia. Difficile dunque stilare previsioni per il futuro, anche solo immediato. Di certo siamo al centro di un parziale rimbalzo estivo dell’economia i cui effetti dovranno trovare continuità con la ripartenza complessiva autunnale.

In questo quadro molto confuso del mondo del lavoro è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione 26294 del 9 luglio scorso in tema di gestione dei rapporti di lavoro (si veda Il Sole 24 Ore del 10 luglio 2021). Il dispositivo ribadisce la fondamentale importanza della legge 12/1979, che regola l’ordinamento della professione di consulente del lavoro. D’altronde, la riserva in essa contenuta è più che giustificata considerato che la triangolazione tra i delicati interessi contrapposti di Stato, lavoratori e imprenditori deve essere soggetta a tutela.

La decisione, in effetti, verte su un caso di gestione affidato dal comma 4 dell’articolo 1 alle associazioni di categoria artigiane, ma esclusivamente per le aziende iscritte anche tramite loro centri servizi. La parte dispositiva punta proprio sulla necessaria qualificazione del professionista a cui viene affidata la gestione dei rapporti di lavoro. Non a caso la sentenza recita: «Attesa la sempre maggiore complessità di detti adempimenti è stato opportunamente previsto dall’art. 1 comma 1, in alternativa al datore di lavoro, si possa delegare per tali incombenze un consulente del lavoro abilitato, iscritto nel relativo Albo professionale».

E la previsione non è da poco, considerato che un altro passaggio della sentenza dispone in materia di responsabilità patrimoniale e professionale. Temi sui quali per i consulenti del lavoro esistono codice deontologico e assicurazione, mentre per i soggetti di cui al comma 4 del citato articolo 1 sono profili da regolamentare in tempi rapidi, per evitare che si abbassino le tutele per i soggetti assistiti. La sentenza, richiamando il concetto di responsabilità, fa dunque espresso riferimento all’attività dei professionisti. Mentre per gli altri soggetti si dovranno prevedere requisiti più specifici degli attuali per garantire le parti interessate del rapporto di lavoro. Previsioni su cui il Consiglio nazionale, così come previsto dalla legge istitutiva, non farà mancare sollecitazioni e vigilanza.

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