Previdenza

Inps, stop a inquadramenti retroattivi per i cambi di attività non dichiarati

di Matteo Prioschi

L’inquadramento nel settore economico corrispondente all’attività effettivamente svolta da un’azienda può avvenire con effetto retroattivo solo se il datore di lavoro ha fornito dichiarazioni inesatte al momento dell’avvio dell’attività. Se, invece, non è stata comunicata una variazione dell’attività, durante il ciclo di vita dell’azienda, la nuova classificazione non può avere effetto retroattivo.

Con la circolare 113/2021, l’Inps recepisce le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione con le sentenze 14257/2019 e 5541/2021 in merito all’applicazione dell’articolo 3, comma 8, della legge 335/1995, in base al quale le variazioni segnalate dall’imprenditore o stabilite dall’Inps hanno efficacia dal periodo di paga in corso alla data del provvedimento di notifica del cambiamento, a meno che la variazione sia conseguenza di un errato inquadramento iniziale dovuto a comunicazioni inesatte del datore di lavoro.

L’efficacia retroattiva, però, è stata ammessa in passato dalla Cassazione in contenziosi che hanno visto opposti l’istituto di previdenza e alcune aziende. Come si legge nella circolare 113/2021, in base a pronunce del 2008 e del 2014, «l’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività svolta dall’azienda» era stata equiparata all’omessa comunicazione iniziale, perché in entrambi i casi si creava una «discrasia tra l’effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata».

Negli ultimi due anni, però, l’orientamento della Suprema corte è cambiato, in quanto è stato rilevato che alla mancata comunicazione delle variazioni nel corso dell’attività corrisponde già una sanzione specifica prevista dall’articolo 2 del decreto legge 352/1978, il quale a sua volta stabilisce un obbligo di comunicazione agli enti di previdenza, ma senza che ci siano conseguenze sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.

Da qui l’indicazione alle sedi che l’inquadramento retroattivo può essere deciso solo in caso di mancate comunicazioni all’avvio dell’attività imprenditoriale. Istruzioni specifiche per la gestione dei contenziosi in corso saranno fornite prossimamente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©