Previdenza

Agroalimentare, esonero contributivo più ampio

di Francesco Giuseppe Carucci

Con la circolare 131/2021 dell’8 settembre l’Inps fornisce indicazioni sull’esonero contributivo generalizzato di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (Dl 137/2020), modificato dal l’articolo 19 del decreto Sostegni (Dl 41/2021) destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e relativo al periodo novembre 2020-gennaio 2021. Il beneficio è, infatti, fruibile per la contribuzione relativa al personale occupato e per la contribuzione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, mentre l’esonero di cui al decreto Rilancio (Dl 34/2020) resta limitato esclusivamente ai datori di lavoro e ad alcune filiere.

La circolare rinvia, però, a un futuro messaggio la comunicazione dell’avvio della procedura per la presentazione delle domande. Beneficiari della misura sono coloro che esercitano le attività di cui ai codici Ateco elencati nell’allegato 3 al Dl 137 in regola con gli adempimenti contributivi, con la tutela dei luoghi di lavoro e che rispettano i contratti collettivi.

L’agevolazione, che esclude le quote a carico dei dipendenti, i premi Inail e i contributi per i fondi interprofessionali, è concessa nell’ambito del Temporary framework. L’esonero è fruibile sia nei limiti della Sezione 3.1, sia della Sezione 3.12 a sostegno dei «costi fissi non coperti». Le risorse ammontano a 385,2 milioni di euro per il 2020 e 610,80 per il 2021. Ove si rivelassero insufficienti, l’incentivo sarà ridotto proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto.

Le aziende con dipendenti identificate dal possesso della matricola Inps e le aziende assuntrici di manodopera agricola utilizzeranno il modulo di domanda che sarà implementato nel “Portale delle agevolazioni”(ExDiresCo). I lavoratori autonomi agricoli, invece, avranno accesso al modulo dal cassetto previdenziale.

Alla luce dell’attuale impossibilità della presentazione delle domande, come da messaggio 2418 del 25 giugno scorso, la circolare 131 conferma che restano sospesi i termini di versamento relativi alla contribuzione oggetto di agevolazione. Pertanto, le aziende inquadrate nella contribuzione agricola unificata non dovranno rispettare la scadenza del prossimo 16 settembre relativa ai contributi dovuti per il primo trimestre di quest’anno.

Nel labirinto degli esoneri contributivi disposti dalle norme emergenziali per il comparto agricolo, a cui hanno fatto seguito decreti, circolari e messaggi, è più difficile orientarsi per le scadenze relative ai versamenti degli autonomi agricoli. A ciò si deve aggiungere l’esonero contributivo per tutti i lavoratori autonomi disposto dalla legge di Bilancio 2021 per il cui godimento gli iscritti nell’Ago devono presentare domanda entro fine mese.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali in possesso dei requisiti per accedere all’«anno bianco», in virtù di quanto affermato dalla circolare Inps 124 del 6 agosto scorso, non verseranno la rata di giovedì 16. Per gli altri, invece, si deve tener presente che il periodo di competenza della seconda rata degli autonomi dell’agricoltura è il secondo trimestre dell’anno, non interessato dalle agevolazioni oggetto della circolare 131. La scadenza si intende allora confermata, ma i coltivatori diretti dovranno accertarsi della riemissione dei prospetti per la possibile rettifica dei premi Inail come dal recente messaggio 2978/2021.

Naturalmente, in attesa della definizione dell’istanza di esonero per il periodo interessato, il differimento dei versamenti comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione in fase amministrativa. A seguito dell’accoglimento dell’istanza, l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa dovrà essere inserito nei piani rateali

La Circolare Inps n. 131/2021

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