Previdenza

Nel 2021-22 scivolo pensionistico più corto rispetto alle previsioni

di Fabio Venanzi

Gli adeguamenti effettivi legati alla speranza di vita hanno impatto anche sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione. Con la circolare 142/2021 di ieri, l’Inps precisa quali sono le conseguenze dell’adeguamento dei requisiti pensionistici sulle prestazioni di isopensione e sugli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà.

In particolare, poiché l’accesso a tali prestazioni può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento della pensione (con l’isopensione l’uscita è anticipata fino a sette anni), in sede di determinazione della data di pensionamento, l’istituto utilizza gli incrementi prospettici. Ciò può portare ad avere una decorrenza, certificata sulla base delle stime della speranza di vita effettuata in un periodo più remoto, non coincidente con quella determinata in sede di liquidazione della pensione, che tiene conto, invece, degli effettivi incrementi. Per il biennio 2021/2022, l’erogazione dello scivolo avverrà fino al compimento del 67esimo anno di età mentre, per la pensione anticipata, fino a 42 anni e tre mesi per le donne, 43 anni e tre mesi per gli uomini. La contribuzione correlata è dovuta fino al raggiungimento di tali requisiti. Le anzianità risentono della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Dl 4/2019, che ha disapplicato la speranza di vita pari a +5 mesi per le pensioni anticipate, motivo per cui divergono da quelli oggi vigenti.

Nel caso di pensionandi che hanno tenuto ferma la data di perfezionamento dei 42/43 anni e sei mesi e, conseguentemente, hanno presentato in ritardo la domanda di pensione anticipata, poiché hanno “ignorato” che l’ultima speranza di vita è stata nulla (e quindi il loro diritto si perfeziona con tre mesi di anticipo rispetto a quello preventivato), la rendita è liquidabile in base alla prima data utile successiva alla presentazione della domanda di pensione anticipata.

Tuttavia, la circolare precisa che le aziende possono assicurare, esclusivamente per le domande di pensione anticipata presentate entro la fine del mese di ottobre, la permanenza in esodo – non oltre il mese di scadenza delle prestazioni in argomento, come calcolata in via prospettica al momento dell’accesso – garantendo il pagamento dell’indennità, affinché non si verifichi interruzione tra la scadenza dello scivolo e la percezione del trattamento pensionistico. Inps invierà comunicazione ai soggetti interessati circa i contenuti della circolare.

Per i titolari di assegno a carico dei fondi di solidarietà, in assenza di indicazioni da parte dei comitati amministratori, è facoltà del lavoratore in esodo fruire dell’assegno fino alla scadenza inizialmente stabilita.

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