Previdenza

Assegno temporaneo per i figli: richiesta di arretrati fino al 31 ottobre

di Pietro Gremigni

È stato prorogato al 31 ottobre 2021 il termine entro cui presentare domanda per ottenere l'assegno temporaneo per figli minori e poter riscuotere le mensilità arretrate a decorrere dal 1° luglio 2021.

L'Inps col messaggio 5 ottobre 2021 n. 3340 ha illustrato gli effetti della proroga disposta dal decreto legge 132/2021.

Il messaggio dell'Inps conferma inoltre la scadenza del 31 dicembre 2021 quale termine massimo entro cui presentare la domanda per l'assegno temporaneo che è una prestazione ponte in vista dell'assegno unico a sostegno dei figli a carico.

Vediamo di ricapitolare i punti principali di questa prestazione.

L'Assegno temporaneo è una prestazione erogata dall'Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo (decreto legge 79/2021 conv. nella legge 112/2021), disposta a favore dei nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare. Di conseguenza i destinatari dell'assegno risultano essere i nuclei familiari: di lavoratori autonomi; in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione; di coloro che beneficiano degli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni, mezzadri ecc.); dei destinatari dell'assegno nucleo familiare privi però dei relativi requisiti.

Requisiti – Sono numerose le condizioni richieste per chiedere l'assegno temporaneo tra cui i le principali sono le seguenti:

- residenza in Italia da almeno due anni oppure in alternativa al requisiti della residenza minima, essere titolari di un contratto di lavoro di durata almeno di sei mesi;

- pagamento in Italia delle imposte sui redditi;

- possesso di un determinato Isee di base di 7.000 euro e massima di 50 mila euro;

- convivenza col minore in una dimora abituale collocata nello stesso comune.

Misura dell'assegno – Fino a concorrenza della soglia di Isee di 7mila euro l'assegno spetta in misura piena, cioè 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi. La misura dell'assegno è aumentato di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Somme arretrate – La misura è in vigore dal 1° luglio 2021 e le somme arretrate, come detto, verranno riconosciuto solo se la domanda verrà presentata entro il prossimo 31 ottobre 2021. In casi di presentazione successiva a tale data, l'assegno temporaneo verrà riconosciuto dal mese stesso.

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