Previdenza

Impresa e medico competente: verso una più ampia collaborazione

Come trovare la nostra di una nuova sinergia che superi la fase dell’emergenza

di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri

Suscitano perplessità le argomentazioni dell’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti (ANMA) sulla certificazione verde, diffuse con una nota dello scorso 3 settembre e rese ancor più stridenti alla luce del sopravvenuto Dl 127/ 2021, in forza del quale dal 15 ottobre 2021 vigerà l’obbligo di esibizione della certificazione per accedere ai luoghi di lavoro.

Eppure a risolvere la disarmonia di fondo che traspare nelle argomentazioni svolte rispetto non solo alla disciplina emergenziale, ma anche al tessuto normativo in materia prevenzionistica preesistente alla crisi sanitaria – in relazione al quale non dovrebbe peraltro rimanere intentato un meticoloso e “sperimentale” raccordo, sinora trascurato – sarebbe forse stato sufficiente richiamare il Protocollo condiviso 6 aprile 2021 di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro nella parte in cui, stabilendo l'obbligo d'adozione di un protocollo aziendale volto a contrastare il rischio di contagio, prevede che le prescritte misure di precauzione possano essere integrate con altre equivalenti o più incisive.

Anche prescindendo dal Dl. 127, non può essere sfuggito come la certificazione verde rappresenti uno strumento di prevenzione più incisivo del mero rilevamento della temperatura corporea, specie quando la natura dell'attività svolta esponga il lavoratore ad un rischio particolarmente elevato di contagio, prospettato, ad esempio, nel caso in cui l'attività di lavoro comporti l'inevitabile costante contatto con il pubblico. Nel solco dell'interpretazione offerta dall’ANMA, che a più riprese precisa di non rinvenire nell'intero impianto normativo in tema di certificazione verde alcuna prescrizione che comporti il coinvolgimento del medico competente, non potrebbero che prospettarsi paradossali incongruenze.

Si consideri il caso emblematico di un ristoratore tenuto a verificare ai sensi dell’articolo 9-bis, c. 1, lett. a) del Dl. 52 del 22 aprile 2021, la certificazione verde di ciascun avventore; come prescritto dal paragrafo 12 del citato Protocollo, il medico competente non avrebbe dovuto in tal caso collaborare con il datore di lavoro e con lui valutare la ragionevole estensione sino al 14 ottobre 2021 di un analogo obbligo ai propri lavoratori.

In attesa dell'entrata in vigore dell’articolo 9-septies del citato decreto (15 ottobre 2021), la collaborazione tra datore di lavoro e medico competente non avrebbe potuto risolvere l'irrazionalità di una disposizione che obbliga a verificare la certificazione verde di ciascun avventore, ma non contempla l'obbligo di un analogo controllo con riferimento al lavoratore operante nei medesimi luoghi? Stando alle indicazioni dell’ANMA, pare arduo connotare la genuina natura della ‘ampia collaborazione' che il medico competente è tenuto ad offrire al datore di lavoro.

Non dovrebbe il medico competente offrire al datore di lavoro elementi oggettivi di valutazione circa gli aggiornamenti da apportare al protocollo sanitario aziendale perché questo risponda all’evoluzione della legislazione, all'avanzamento scientifico e tecnologico e alle concrete trasformazioni dell’organizzazione del lavoro, seguendo la chiara direttrice mostrata dall’articolo 2087 del Codice Civile? Indietreggiando di qualche mese, cioè prima dell'entrata in vigore della disciplina in materia di certificazione verde, quale apporto avrebbe potuto legittimamente attendersi dal medico competente il datore di lavoro che avesse voluto formarsi un convincimento circa l'opportunità di subordinare l'effettuazione di una trasferta o di un distacco od ancora l'esecuzione di un contratto di appalto particolarmente esposto a rischi interferenziali all'esito di un tampone molecolare o antigenico di ciascun lavoratore coinvolto?

E come valutare l'iniziativa - naufragata per ragioni che qui non è possibile esaminare - di attuare piani aziendali di vaccinazione ai sensi del Protocollo nazionale 6 aprile 2021, contemplando la partecipazione, anche sul piano operativo, del medico competente? Il solenne non possumus non pare insomma convincere, né con riferimento al quadro normativo nel suo divenire e neppure con riferimento a più puntuali adempimenti; quale disposizione sarebbe infatti violata nell'ipotesi in cui, avendo messo a disposizione i necessari dispositivi e individuato specifiche procedure, il datore di lavoro affidasse al medico competente – eventualmente un proprio lavoratore subordinato – il compito di verificare la validità della certificazione verde di ciascun lavoratore?

E come conciliare la perentoria affermazione contenuta nella menzionata nota secondo cui «l’intero impianto normativo che regola il green pass non nomina mai il medico competente in nessun punto e per nessun aspetto e tantomeno offre qualche tipo di collegamento con la idoneità/inidoneità del lavoratore» con i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di inidoneità alla mansione (Tribunale di Modena, sentenza 529 del 23 luglio 2021 e Tribunale di Roma, ordinanza 18441 del 28 luglio 2021) oltre che con il già citato Dl. 127 del 21 settembre 2021.

La complessità alla quale l'impresa è stata esposta a motivo della crisi sanitaria e che peraltro continua a rinnovarsi alla luce degli effetti – sovente inediti e ancor più radicali e pervasivi – che l'avanzamento tecnologico riflette sull'organizzazione del lavoro non potrà essere affrontata senza imprimere al sistema di sorveglianza sanitaria e alla disciplina prevenzionistica un’evoluzione che non può prescindere dalla partecipazione, anche in fase ideativa e progettuale, del medico competente.

Soccorre in tal senso l’articolo 9-septies, comma 5 del Dl. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 22 settembre 2021: entro il 15 ottobre 2021 dovranno infatti essere definite le modalità operative per svolgere le attività di verifica in tema di certificazione verde. È un ravvicinato banco di prova per realizzare un'ampia (e immediata) collaborazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©