Previdenza

Fondo di solidarietà per le imprese ambientali: al via le domande di assegno ordinario

di Gianfranco Nobis

L'Inps, con messaggio 7 ottobre 2021, n. 3390, comunica che le imprese esercenti servizi ambientali possono procedere con l'invio delle domande di assegno ordinario a carico del Fondo di Solidarietà di Categoria, istituito con Decreto Interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019.
La prestazione ordinaria, a norma di quanto previsto dal comma 1 (lettera a) dell'articolo 6 del Regolamento istitutivo del Fondo, viene riconosciuta a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario di lavoro o da sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste dal D.Lgs. n.148/2015 in tema di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Le nuove indicazioni disciplinano le modalità di presentazione delle domande di accesso all'assegno ordinario e fanno seguito a quanto anticipato con la Circolare n.86/2021 in tema di contribuzione e assegno straordinario.
L'istituto fa sapere che potrà accogliere le domande relative agli eventi di sospensione decorrenti dal 23 luglio 2020, data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo e che, il periodo compreso tra tale data e quella di pubblicazione del messaggio in commento viene neutralizzato, con spostamento della decorrenza del termine dei 15 giorni seguenti l'inizio dell'evento al 7 ottobre 2021 ( il termine d'invio viene quindi fissato per il giorno 22 ottobre 2021). Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno 8 ottobre 2021 ( data successiva alla pubblicazione del commentato messaggio) le domande di accesso, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, articolo 30, del D.Lgs. n. 148/2015 devono essere presentate (come di consueto) non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione. I termini indicati sono caratterizzati da natura ordinatoria e l'eventuale mancato rispetto non comporta la perdita del diritto alla prestazione: al massimo l'irricevibilità, se la richiesta viene effettuata prima dei 30 oppure lo slittamento della decorrenza della prestazione, in caso di invio oltre il quindicesimo giorno.
Le aziende che rientravano nel perimetro dei Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige o che beneficiavano delle prestazioni del Fondo per le Integrazioni, contraddistinte dal Codice Autorizzazione 1Z" (Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali) dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprendendovi anche la causale "COVID-19.
Il servizio per l'invio della domanda è disponibile accendendo ai servizi per aziende e consulenti attraverso il servizio "CIG e Fondi di solidarietà" / "Fondi di solidarietà". L'istituto, infine, nel rimandare ogni altra indicazione alle circolari n.122/2015 e n. 201/2015, conferma che a tutte le istanze presentate sarà associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) il quale deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online.

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