Previdenza

Agricoli, per i contributi prescrizione in 10 anni

di Francesco Giuseppe Carucci

La restituzione dei contributi versati indebitamente alla gestione dei «coltivatori diretti, mezzadri e coloni» sconta il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile.
Lo ha chiarito l'Inps con la circolare 152 di ieri. In verità, l'Istituto aveva fornito analogo chiarimento con la circolare 75 del 6 maggio scorso in riferimento alla contribuzione versata, ma non dovuta, alle gestioni artigiani e commercianti.
La norma che salvaguarda il diritto a ottenere la restituzione è l'articolo 12 della legge 613/1966, valevole per le tre gestioni menzionate. Probabilmente, al fine di fugare ogni dubbio, l'Istituto ha ritenuto opportuno l'ulteriore chiarimento poiché la legge 613/1966 è dedicata genericamente all'assicurazione Ivs degli «esercenti attività commerciali». Tuttavia il secondo comma dell'articolo 12 ha abrogato e sostituito l'analoga disposizione di cui all'articolo 15 della legge 9/1963 che disciplina, invece, la previdenza dei coltivatori diretti.
La denominazione della gestione agricola continua a far riferimento ancora oggi a «coloni e mezzadri», figure non più esistenti, mentre non vengono menzionati gli «imprenditori agricoli professionali», categoria molto più recente. Il chiarimento dell'Istituto, tuttavia, è estendibile anche a questi ultimi.
L'articolo 12 della legge 613/1966 prevede che la contribuzione non dovuta, qualora versata, non dà diritto alle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive gestioni. Pertanto, eccezion fatta per l'ipotesi di dolo, è dovuta la restituzione al contribuente.
La circolare chiarisce che l'indebito versamento contributivo è riconducibile alla fattispecie dell'«indebito oggettivo» contemplata dall'articolo 2033 del codice civile che dà diritto alla ripetizione degli importi versati. Non essendo disposto diversamente dalla legge, in base all'articolo 2946 del codice civile, tale diritto si estingue «per prescrizione con il decorso di dieci anni» da computare dalla data dell'indebito versamento.
In agricoltura è poco ricorrente l'ipotesi di indebiti versamenti contributivi, anche in considerazione del fatto che i lavoratori autonomi non sono soggetti alla contribuzione percentuale.
Particolare attenzione merita la previsione dell'articolo 1, comma 5-ter, del Dlgs 99/2004 in virtù del quale è possibile fregiarsi del titolo di imprenditore agricolo professionale, ancorché in carenza dei requisiti, a condizione che sia stata presentata istanza di riconoscimento della qualifica alla regione e sia stata effettuata l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale. Come illustrato dalla circolare 48 del 24 marzo 2006, al ricorrere di quest'ultima ipotesi, l'Inps provvede all'iscrizione «con riserva» nella gestione previdenziale. Ove l'interessato, nel previsto termine di 24 mesi non risulti in possesso della certificazione di qualifica rilasciata dalla Regione, si procede alla cancellazione ab origine e avrà diritto alla restituzione di quanto versato.

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