Previdenza

Assegno di invalidità solo a chi non lavora

di Pietro Gremigni

L'assegno mensile di invalidità di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà liquidato dall'Inps, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
L'Inps, con il messaggio del 14 ottobre 2021, n. 3495, ha recepito l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione secondo cui il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.
Si tratta di una prestazione che spetta agli invalidi civili di età compresa fra il 18° e il 67° anno. Nei loro confronti deve essere stata accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74% e il mancato svolgimento dell'attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste. La prestazione è concessa dall'Inps, ma è a carico dello Stato, ed è pari per il 2021 a 287,09 euro mensili da adeguare, in presenza dei requisiti, all'assegno sociale.
Dal punto di vista processuale, la considerazione che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa costituisce un elemento costitutivo del diritto al predetto assegno, si ripercuote sul potere delle parti o del giudice di dedurlo o rilevarlo d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

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