Previdenza

Famiglie con figli disabili: individuati i genitori destinatari del sostegno fino a 500 euro al mese

di Matteo Cremonesi

Con la sottoscrizione da parte dei ministeri interessati del decreto interministeriale 11 ottobre 2021, attuativo delle disposizioni della legge di Bilancio 2021 relative al sostegno alle famiglie con figli disabili, sono stati definitivamente individuati i destinatari del contributo economico della misura massima di 500 euro netti mensili e le modalità di presentazione della relativa domanda.
La norma, si ricorda, ha previsto la concessione del predetto contributo ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il beneficio, che ai fini fiscali non concorre alla formazione del reddito del soggetto percettore e che è cumulabile con il reddito di cittadinanza, è corrisposto dall'Inps, su domanda del genitore, con cadenza mensile. L'importo è di 150 euro per ogni mese ed è riconosciuto da gennaio e per l'intera annualità. Aumenta a 300 e a 500 euro se il genitore ha due o più figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%.
Per la presentazione della domanda, che dovrà avvenire annualmente in via telematica e con apposito modello, sono attese le istruzioni dell'istituto previdenziale. Nella domanda dovrà essere autocertificato il possesso dei requisiti che legittimano l'attribuzione del beneficio. A tale riguardo, il provvedimento precisa che l'ammissione è riservata ai residenti in Italia che dispongano di un valore ISEE non superiore a 3.000 euro. Nel nucleo familiare dove sono presenti minori l'ISEE è calcolato con i criteri più favorevoli di cui al DPCM 159/2013. Il richiedente deve essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale. È considerato disoccupato, ai fini che qui interessano, colui che sia privo di impiego o la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all'anno o 4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo. È invece monoreddito colui che ricava tutto il suo reddito esclusivamente dall'attività lavorativa, anche se prestata verso più datori o chi è destinatario di una pensione previdenziale. In entrambe i casi, non rileva l'eventuale proprietà della casa di abitazione. Resta fermo che ulteriore requisito, per tutti gli interessati, è quello di far parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Al venir meno di uno dei predetti requisiti è prevista la decadenza dal riconoscimento del beneficio. Analoga sorte in caso di affidamento del figlio a terzi, decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale o nel caso di decesso del figlio. Laddove si verifichi una delle predette circostanze, l'interessato deve darne comunicazione tempestiva all'INPS. Si consideri infatti che, laddove in fase di controllo venga accertata la mancanza di uno dei requisiti, sono previste la revoca immediata del beneficio, la restituzione di quanto indebitamente percepito e l'applicazione delle sanzioni di legge.
Il decreto prevede che la misura possa essere sospesa. Tale ipotesi si verifica nel caso di ricovero temporaneo del figlio disabile presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Al ricorrere di tali circostanze l'interessato deve avvisare tempestivamente l'INPS, che sospenderà la prestazione per tutta la durata del ricovero.
Per il beneficio sono state stanziate risorse per 5 milioni di euro all'anno, per ciascuno degli anni previsti. Se le risorse saranno insufficienti a soddisfare tutte le domande, sarà data priorità ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di ISEE, la priorità sarà accordata ai richiedenti appartenenti a nuclei familiari con figli minori non autosufficienti. A seguire, in ordine di priorità, i nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, di grado medio.
È ora attesa la circolare INPS che fornirà le istruzioni operative per la presentazione della domanda e che, certamente, consentirà anche il recupero degli importi spettanti per i pregressi mesi del 2021. Quanto alla domanda, il decreto prevede che per consentire un'erogazione tempestiva dell'erogazione, sarà considerata inammissibile se priva delle indicazioni che attestano la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla misura o se presentata oltre ai termini che saranno indicati dall'istituto previdenziale.

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