Previdenza

Cig anche per apprendisti e lavoratori a domicilio

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La mini riforma degli ammortizzatori sociali è in dirittura di arrivo. Le variazioni previste nel testo della legge di bilancio che oggi approda in Senato entrano in vigore dal 1° gennaio 2022.

Platea allargata

Tutte le forme di integrazione salariale sono estese ai lavoratori a domicilio. Viene ridotta da 90 giorni a 30 giorni di effettivo lavoro l’anzianità di servizio che il lavoratore deve possedere per poter essere collocato in cassa. Entrano nella tutela degli ammortizzatori sociali anche le altre due tipologie di apprendistato, che si affiancano al professionalizzante equiparando così gli apprendisti ai lavoratori qualificati.

Si specifica, tuttavia, che per le tipologie “new entry”, la sospensione e/o la riduzione dell’orario di lavoro non devono mai pregiudicare il completamento del percorso formativo. Il nuovo articolo 2 bis del 148/15, precisa che per determinare il proprio limite dimensionale – utile per individuare la possibile applicazione dei diversi istituti regolamentati dal decreto - il datore di lavoro deve conteggiare tutti i lavoratori subordinati (nessuno escluso) che sono inscritti nel Libro unico del lavoro (Lul), a prescindere da dove essi lavorano.

Assegno più pesante

Aumenta l’importo dei trattamenti di integrazione salariale. Il massimale di cassa viene, infatti, unificato nella misura massima prevista dalla norma e annualmente rivalutata secondo l’indice Istat; per il 2021 l’importo è pari a 1.199,72 euro che, al netto del contributo a carico del lavoratore (5,84%), diventa 1.129,66.

Rimane immutato il contributo addizionale a carico delle aziende che ricorrono alla cassa (9%-12%-15%). Tuttavia, dal 1° gennaio 2025 si prevede una sua riduzione per le aziende che - per almeno due anni – non fanno ricorso all’integrazione salariale. Il contributo del 9% scende al 6%; quello fissato ordinariamente al 12% scende al 9 per cento. Non si applica il contributo massimo del 15 per cento.

Sempre in tema di contributo addizionale, dal 1° gennaio 2022 viene eliminato l’esonero previsto in favore delle aziende che fabbricano elettrodomestici con oltre 4mila dipendenti che hanno stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi.

Termini per la documentazione

Mutuando dalla disciplina emergenziale, è stato inserito un termine decadenziale per l’invio della documentazione necessaria all’Inps per il pagamento diretto delle prestazioni. Nel nuovo comma 5-bis, si fissa il termine di invio di tali dati. Gli stessi vanno inoltrati attraverso il flusso uniEmens Cig (inoltro facoltativo sino al 31 dicembre 2021) entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è iniziata la cassa oggetto della domanda. Si può anche individuare un termine diverso se più favorevole (in quanto successivo) al datore di lavoro, vale a dire: 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.

Nella nuova norma si sancisce, senza dubbi interpretativi, che se il datore di lavoro non rispetta il termine (perentorio) dovrà pagare la prestazione (Cig, Aso) compresi gli oneri accessori tra cui - oltre agli Anf, ove spettanti - spicca la contribuzione correlata.

Va ricordato che, per le integrazioni salariali ordinarie - diverse da quelle introdotte per la pandemia - l’intervento diretto dell’Inps non si attiva a semplice richiesta dell’azienda, ma il datore di lavoro deve dimostrare il motivo che non gli consente di poter anticipare i trattamenti.

La norma correttiva interviene anche sulle penalizzazioni previste per chi lavora durante la fruizione degli ammortizzatori sociali.

Chi viene assunto da un’altra azienda per più di sei mesi, o svolge lavoro autonomo, perde l’integrazione per i giorni in cui lavora. Chi, invece, instaura un rapporto di lavoro dipendente a termine che dura meno di sei mesi si vede sospeso il trattamento che riprende a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro.

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