Previdenza

Con quota 102 via dal lavoro i nati prima del 1959

di Fabio Venanzi

L’articolo 23 del disegno di legge di Bilancio 2022 diversifica i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata. Al termine del triennio 2019-2021 di sperimentazione di quota 100, il legislatore introduce – per il solo 2022 – la possibilità di accedere alla pensione con 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva (cosiddetta quota 102). In assenza di questa misura l’accesso alla pensione sarebbe rimasto subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla riforma 2011 (67 anni per la vecchiaia, 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne, requisito innalzato di un anno per gli uomini),

Il testo prevede che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022, da parte dei lavoratori nati entro il 1958, possa essere esercitato anche successivamente a tale data. Stesso discorso vale per chi ha perfezionato i requisiti di quota 100 e che deciderà di non uscire dal mondo del lavoro quest’anno: l’accesso alla rendita previdenziale sarà consentito anche successivamente al 2021. Infatti rimane fermo il principio generale, applicabile anche a quota 100 e quota 102, che l’accesso a pensione, anche dopo il termine di sperimentazione, è consentito sempreché una norma futura non cambi le regole.

I lavoratori del settore privato dovranno attendere tre mesi di finestra mobile mentre la finestra è di sei mesi per i pubblici dipendenti. Escluso dalla prestazione il personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello della Guardia di finanza.

Requisito contributivo

I destinatari di quota 102 sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, gestite dall’Inps. Ai fini del perfezionamento del requisito dei 38 anni di contributi è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.

Tuttavia, deve risultare perfezionato il “sottorequisito” della contribuzione utile, cioè dai 38 anni devono essere detratti i periodi di malattia e disoccupazione, la cui differenza deve essere pari ad almeno 35 anni. Tale regole vale per quelle gestioni, come il Fondo pensione lavoratori dipendenti, ove questo sottorequisito è fissato dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione.

Il requisito contributivo dei 38 anni può essere perfezionato, su richiesta dell’interessato, anche facendo ricorso al cumulo, utilizzando, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps.

Qualora dovesse giungere a compimento il processo di incorporazione dell’Inpgi nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (si veda l’altro articolo in pagina), si ritiene che i periodi decorrenti dal 1° luglio 2022 potranno formare oggetto di cumulo. I periodi accreditati presso la forma sostitutiva dei giornalisti, fino al 30 giugno 2022, rimangono esclusi dal cumulo, non essendo gestiti dall’Inps.

Cumulabilità con reddito

La pensione quota 102 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti, tempo per tempo, per l’accesso al trattamento di vecchiaia, con eventuali redditi (anche esteri) da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

In caso di mancato rispetto di questi limiti, l’Inps sospenderà il trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei redditi. La comunicazione di questi ultimi, in via previsionale e a consuntivo, deve essere prodotta all’istituto di previdenza tramite i modelli AP140 e AP139.

A titolo esemplificativo, sono cumulabili i redditi percepiti dagli amministratori locali nonché le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive, i compensi percepiti per la funzione sacerdotale, le indennità ricevute per l’esercizio della funzione di giudice di pace, di giudice onorario aggregato e di giudice tributario, i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro.

Scuola e alta formazione

Per il personale del comparto scuola e Afam (alta formazione artistica e musicale), le domande di cessazione dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2022/2023. I pubblici dipendenti che accedono alla nuova tipologia di pensione potranno avvalersi dell’anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto, nel limite di 45mila euro lordi, a condizioni agevolate.

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