Previdenza

Contratto di espansione utilizzabile altri due anni

di Enzo De Fusco

Ancora due anni di finanziamento, fino al 2023, per il contratto di espansione e la soglia occupazionale per accedere a questo strumento si abbassa ulteriormente, e viene fissata ad almeno 50 dipendenti.

Il contratto è nato nel 2019 indicando un primo limite sperimentale di mille addetti e in modo graduale in questi anni il limite occupazionale è stato ridotto fino a 100 unità durate il periodo emergenziale.

Ora l’articolo 72 del Ddl di Bilancio 2022 fa un ulteriore passo in avanti e porta la soglia a 50 dipendenti, anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi.

Il contratto di espansione risponde a due esigenze delle imprese: la riqualificazione del personale e il ricambio generazionale per consentire l’ingresso di nuove professionalità a fronte del prepensionamento di quelle non più proficuamente utilizzabili e vicine alla pensione pubblica.

È necessario l’accordo sindacale sottoscritto in sede ministeriale nel quale l’azienda sceglie le azioni che sono più aderenti alle proprie esigenze. Resta fermo che, a fronte di qualunque azione scelta, l’impresa deve impegnarsi a fare un numero di assunzioni concordato con il sindacato.

Per accedere alla riqualificazione, l’impresa deve presentare un progetto formativo coerente con i propri piani di sviluppo; lo Stato finanzia questa formazione concedendo un trattamento di sostegno al reddito per 18 mesi con una riduzione oraria non superiore al 30% media aziendale.

Con la circolare 48/2020 l’Inps ha precisato che, per accedere al prepensionamento, si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita fermo restando il limite di 60 mesi previsto dall’articolo 41, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015.

La norma presenta anche una disposizione rassicurante per i lavoratori, in quanto le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell’adesione alle procedure previste dal comma 5-bis.

Il dipendente che aderisce volontariamente ha diritto a un’indennità pari al trattamento pensionistico maturato fino a quel momento, ridotto del valore teoricamente spettante della Naspi per la durata di 24 mesi.

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