Previdenza

Incarichi per emergenza Covid-19, la cumulabilità con la pensione la decide il decreto legge

di Fabio Venanzi

Durante il periodo di emergenza per Covid-19, il legislatore ha previsto la possibilità di conferire incarichi a soggetti già pensionati, che erano dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario della sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti.
Con la circolare 172/2021, l'Inps si sofferma su taluni aspetti di cumulabilità tra reddito da pensione e quello derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa in argomento. In base all'articolo 2-bis, comma 5, del Dl 18/2020, le aziende possono aver conferito incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinate e continuativa tra il 30 aprile 2020 e il 31 dicembre 2021. Tale norma non prevede divieti di cumulo tra reddito derivante dall'incarico e la pensione e, in deroga alle disposizioni di quota 100, anche quest'ultima prestazione è cumulabile con lo svolgimento di queste attività lavorative fino al 31 dicembre 2021. L'interpretazione autentica è stata fornita dall'articolo 34, comma 9, del Dl 73/2021.
Il divieto permane per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno avuto accesso alla pensione con 41 anni di contribuzione, in presenza di almeno dodici mesi di contribuzione derivante da lavoro effettivo prima del compimento del 19esimo anno di età. Per costoro, il divieto sussiste per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata (41/42 anni e dieci mesi) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.
Diversamente, nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, ai quali a decorrere dal 13 marzo 2021 sono stati conferiti incarichi retribuiti, secondo l'articolo 3-bis del Dl 2/2021, l'Inps provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell'incarico. Gli interessati dovranno esercitare la facoltà di opzione tra la pensione e la retribuzione relativa all'incarico assunto. I datori di lavoro dovranno inviare la manifestazione di volontà dell'interessato (opzione) alla sede Inps di riferimento, unitamente al contratto di lavoro. L'opzione non può avere decorrenza anteriore al 26 maggio 2021.
Ai soggetti titolari di pensione di vecchiaia a formazione progressiva, in quanto un pro quota è a carico di una delle casse professionali, nella ipotesi in cui non risulti ancora liquidato tale ultimo “spezzone”, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo ordinamento, la sospensione verrà effettuata con riferimento alla sola quota in pagamento.

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