Previdenza

La Cigs viene estesa alle imprese con oltre 15 addetti senza Fondo

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La Cassa integrazione straordinaria (Cigs) estende i propri orizzonti.

Con il progetto di riforma degli ammortizzatori sociali (attuato mediante la modifica di alcuni articoli del decreto legislativo 148/15), che prenderà il via a gennaio 2022, la disciplina della Cigs viene estesa a tutte le aziende che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori in cui non sono stati costituiti né Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26), né bilaterali alternativi (articolo 27) né il Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 40).

Rimangono, inoltre, destinatarie della Cigs, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Lifting anche per le causali di intervento. La “riorganizzazione aziendale” viene allargata alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi transizionali per la cui individuazione, tuttavia, occorrerà attendere la regolamentazione che avverrà con decreto interministeriale.

Novità pure sul contenuto del relativo programma: si prevede, infatti, che il recupero occupazionale sia perseguito anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e l’umento delle loro competenze.

Riscritta integralmente la disposizione a supporto del contratto di solidarietà. Tra le più significative variazioni, si segnala l’elevazione delle percentuali collettive e individuali che le aziende devono rispettare per accedere all’istituto contrattuale.

La riduzione media (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà dal 1° gennaio 2022 passa dal 60 all’80%; con la medesima decorrenza, la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, viene elevata – per ogni dipendente - dal 70 al 90 per cento.

Infine, vengono previsti due particolari trattamenti di Cigs in deroga ai limiti di durata singoli e complessivi della Cassa, per le aziende, con oltre 15 dipendenti, che hanno esaurito il periodo massimo di Cig.

Il primo consente a queste imprese, nel caso in cui debbano sostenere le transizioni occupazionali, la possibilità di richiedere altri 12 mesi, non prorogabili, di Cigs. A tal fine, nel contesto della procedura di consultazione sindacale, le aziende devono indicare quali provvedimenti intendono adottare per la rioccupazione dei soggetti coinvolti o per agevolarne l'impiego in proprio. I lavoratori interessati vengono inseriti nel programma Garanzia di occupabilità dei lavoratoti (Gol).

Il secondo intervento consente - sempre alle aziende che hanno saturato i limiti complessivi della Cassa - l’accesso a un ulteriore trattamento Cigs per un massimo di 52 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023. Questa misura - utile a fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica - può essere concessa nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 150 milioni di euro per il 2023.

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