Previdenza

Protezione maggiore per chi perde l’impiego

di Barbara Massara

Si amplia il raggio d’azione degli ammortizzatori sociali per chi perde l’impiego, sia in qualità di lavoratore dipendente che come collaboratore. I due strumenti disponibili, la Naspi e la Dis-coll, vengono modificati e garantiranno prestazioni economicamente un po’ più consistenti rispetto a ora.

Naspi anche in agricoltura

Le modifiche apportate dall’articolo 76 del disegno di legge di Bilancio 2022 alla disciplina della Naspi, dal 1° gennaio prossimo, o meglio agli eventi con decorrenza dal prossimo anno, riguardano l’ambito di applicazione soggettivo, i requisiti, nonché la misura del trattamento.

La platea dei destinatari viene estesa, ricomprendendovi gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative agricole e loro consorzi, cioè quelli che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci in base alla legge 240/1984.

Questa categoria di operai agricoli a tempo indeterminato (cosiddetti Oti) esce così dalla speciale tutela della disoccupazione agricola disciplinata dalla legge 264/1949, che prevede specifici requisiti nonché regole di erogazione della prestazione limitatamente ai mesi dell’anno che precedono l’assunzione o che seguono il licenziamento.

Per gli Oti delle cooperative e consorzi, qualificati dalla nuova previsione, dal 2022 si applica tout court la disciplina dell’indennità di disoccupazione non agricola, cioè la a Naspi regolata dagli articoli 1-14 del decreto legislativo 22/20215, a prescindere quindi dalla prevalenza dell’attività agricola o meno.

A tutti dal prossimo anno, per accedere alla prestazione, non sarà più richiesto il requisito indicato dall’articolo 3, comma 1, lettera c, del Dlgs 22/2015, corrispondente ad almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione. Per gli eventi decorrenti dal prossimo anno, l’Inps non si preoccuperà più di verificare attraverso il calendario giornaliero del flusso uniemens la sussistenza delle 30 giornate di effettiva presenza al lavoro (codificate con il codice S).

Pertanto ai fini dell’accesso alla Naspi, oltre allo stato di disoccupazione, l’unico requisito residuale necessario consisterà nelle 13 settimane minime (circa tre mesi) accreditate nei quattro anni precedenti la perdita involontaria del lavoro.

L’ultimo intervento relativo alla disciplina della Naspi riguarda la misura del trattamento e, in particolare, la decorrenza del decalage previsto dall’articolo 4, comma 3, del Dlgs 22/2015, che, fino al 31 dicembre prossimo, era sospeso per gli eventi con decorrenza compresa tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021.

Per gli eventi che avranno inizio dal 1° gennaio 2022, la riduzione di tre punti percentuale per ogni mese si applicherà solo a partire dal sesto mese (contro il precedente quarto), ovvero dall’ottavo in caso di beneficiario che abbia compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda di Naspi.

La Dis-coll raddoppia la durata

L’articolo 77 del Ddl, invece, modifica la disciplina dell’indennità di disoccupazione (Dis-coll) riservata ai co.co.co, ai dottorandi e assegnisti di ricerca, nonché agli amministratori e sindaci di società, inserendo il comma 15-quinquies nell’articolo 15 del Dlgs 22/2015.

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2022, la diminuzione di tre punti dell’ammontare della prestazione, così come per la Naspi, è spostato al sesto mese di erogazione (contro il precedente quarto). Sempre con decorrenza dal prossimo anno, viene ampliata la durata della prestazione, che diventa pari ai mesi di contribuzione accreditata dal 1° gennaio dell’anno precedente quello di cessazione del rapporto di lavoro (contro la precedente misura della metà dei mesi accreditati), fino a un massimo di 12 mesi (contro i precedenti 6 mesi).

Viene introdotta ex novo la copertura contributiva figurativa del periodo di erogazione della Dis-coll, rapportata, come per la Naspi, al reddito medio mensile calcolato in base all’articolo 15, comma 4, del Dlgs 22/2015 e nei limiti di una retribuzione mensile pari a 1,4 volte l’importo massimo della Dis-Coll (quest’ultimo nel 2021 è di 1.335,4 euro, mentre il reddito massimo utile contributivamente sarebbe pari a 1.869,56 euro).

Per finanziare la rinnovata prestazione, dal 1° gennaio 2022 l’aliquota contributiva dedicata è fissata nella stessa misura di quella prevista per la Naspi (1,31% contro il precedente 0,51 per cento).

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