Previdenza

Via libera dall’Inps alle domande per la Cassa del Dl fisco-lavoro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Via libera alla trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto fisco-lavoro (Dl 146/21). Ne dà notizia l’Inps con il messaggio 4034/21, diffuso ieri.

Ricordiamo che il Dl 146/21 ha previsto 13 ulteriori settimane di Aso (Fis e Fondi di solidarietà) e Cigd tutti targati Covid, in favore dei datori di lavoro non destinatari della Cigo, ai quali è stato autorizzato l'intero periodo di trattamenti (28 settimane) previsto dal decreto Sostegni (Dl 41/21). Nel messaggio l'Inps precisa che le domande ex Dl 146/21 – per cui sono state individuate nuove causali – possono essere trasmesse dalle aziende a prescindere dall'avvenuta autorizzazione all'integrale precedente periodo di trattamenti; il rispetto di questa condizione, sarà verificato dalle sedi dell'Istituto in fase istruttoria.
Il nuovo periodo di trattamenti, che copre l'arco temporale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, tutela i lavoratori che risultano in forza alle aziende richiedenti al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 146/21).

Riguardo alla Cigo emergenziale – che per il settore industriale si è in genere conclusa lo scorso 30 giugno - il decreto fiscale ha, altresì, previsto un ulteriore periodo di trattamenti (massimo 9 settimane collocabili sempre nell'ultimo trimestre dell'anno in corso) esclusivamente in favore delle imprese appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Diversamente da quanto disposto per Aso e Cigd, questa Cigo Covid non postula che le aziende siano state integralmente autorizzate al precedente periodo (17 settimane dal 1° luglio al 31 ottobre 2021) introdotto dal decreto Sostegni-bis (Dl 73/21).

L'Inps ricorda che tutti i trattamenti introdotti dal decreto fiscale non scontano il contributo addizionale a carico azienda e che per i datori che accedono a queste nuove misure di sostegno resta operante, per il periodo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, il divieto di licenziamento, fatte salve le particolari eccezioni previste in materia.

In ordine ai termini di trasmissione delle domande e dei dati utili al pagamento delle prestazioni, nel messaggio l'Inps conferma che il Dl 146/21 non ha innovato la disciplina a regime; conseguentemente, le istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale di tipo emergenziale vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa; per le domande relative a sospensioni o riduzioni iniziate a «ottobre 2021», quindi, il termine di trasmissione è il prossimo 30 novembre.

In caso d'intervento diretto dell'Istituto, tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale (UniEmens Cig/SR41) vanno trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Il messaggio 4034/2021 dell'Inps

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