Previdenza

Aziende non industriali, possibile doppia contribuzione a Fis e Cigs

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Le modifiche al decreto legislativo 148/2015, previste nel disegno di legge di Bilancio per il 2022, pur realizzando un intervento parziale sul sistema degli ammortizzatori sociali, muteranno lo scenario generale di intervento.

Il tema di fondo non cambierà per le imprese industriali, che seguiteranno a essere destinatarie della cassa integrazione. In particolare, quelle che occupano fino a 15 dipendenti continueranno ad avere solo il trattamento ordinario (Cigo), mentre per quelle di dimensioni maggiori resterà la duale operatività della Cigo e della Cigs, cui le aziende potranno ricorrere a seconda della natura e tipologia di crisi che saranno chiamate ad affrontare.

Nel settore non industriale, invece, non coperto dalla Cigo, le cose sono diverse. Verrà abbattuta la soglia dei 5 dipendenti sotto la quale le aziende oggi non godono di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; dal primo gennaio 2022 quest’area verrà tutelata dai fondi di solidarietà bilaterali o, in loro assenza, dal Fondo di integrazione salariale (Fis).

Se l’azienda non industriale opera in un settore in cui le parti hanno costituito o costituiranno un fondo di solidarietà bilaterale, sarà quest’ultimo a intervenire per le casuali sia ordinarie, sia straordinarie. In sostanza, questa tipologia aziendale uscirà dall’ammortizzatore pubblico (Cigo/Cigs) per essere governata dal fondo di solidarietà costituito tra le parti, cui è destinata la contribuzione di finanziamento stabilita dai relativi regolamenti. Qualora, invece, le parti non abbiano istituito un fondo, allora le cose cambiano leggermente. Infatti, in tale circostanza, l’azienda ricadrà nel Fis che, però, garantirà solo l’assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie.

Le imprese non industriali (e quindi non coperte da Cigo) che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, laddove operino in settori sprovvisti di fondo di solidarietà bilaterale, a mente del previsto nuovo comma 3-bis dell’articolo 20 del Dlgs 148/2015, rientreranno nella disciplina della Cigs e, parallelamente, anche del Fis. Per questi datori di lavoro si realizzerà una duplicità di copertura, cui corrisponderà anche un doppio obbligo di versamento contributivo: quello per il Fis e quello per la Cigs.

Va rilevato che il provvedimento di riforma, al fine di calmierare il generale impatto sul costo del lavoro derivante dall’estensione del campo di operatività degli ammortizzatori sociali, con l’articolo 75 del disegno di legge di Bilancio 2022 introduce, per l’anno prossimo, una riduzione della contribuzione di finanziamento del Fis modulata in base al numero dei lavoratori mediamente occupati dall’azienda, nel semestre precedente:

fino a 5 dipendenti: 0,15% (0,50% meno 0,35%);

oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 0,55 (0,80% meno 0,25%);

più di 15 dipendenti: 0,69% (0,80% meno 0,11%).

Le imprese esercenti attività commerciali (incluse logistica, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici) che occupano mediamente (semestre precedente la data di presentazione della domanda) più di 50 dipendenti pagheranno lo 0,24% (0,80% meno 0,56%).

Inoltre, per il periodo di competenza gennaio-dicembre 2022, si prevede la riduzione dell’aliquota di finanziamento della Cigs per le aziende, destinatarie della stessa, che occupano mediamente (nel semestre precedente la data di presentazione della domanda) più di 15 dipendenti. Per tali soggetti la contribuzione scenderà allo 0,27% (0,90% meno 0,63%). Trattandosi di un’aliquota ripartita tra datore di lavoro (2/3) e dipendente (1/3) si può ipotizzare che anche la riduzione incida con il medesimo criterio, determinando un onere di 0,18% a carico dell’azienda e 0,09% a carico dei lavoratori. In chiusura, va osservato che quest’ultima riduzione non troverà applicazione per le imprese del settore aereo e per i partiti politici.

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