Previdenza

L’Inps ricalcola le pensioni private con i dati reddituali dell’anno 2019

di Arturo Rossi

Sono state ricalcolate le pensioni delle gestioni private dei residenti in Italia in seguito all'elaborazione dei dati reddituali relative all'anno di imposta 2019 -campagna red ordinaria 2020; ne ha dato notizia l'INPS con il messaggio n. 4117 del 24 novembre 2021.
In particolare, l'Istituto informa che nel corso del mese di ottobre 2021 sono state ricostituite le pensioni sulla base delle informazioni reddituali relative al periodo d'imposta 2019 che, alla data della lavorazione, risultavano rientrate nel 2021 da uno o più dei seguenti canali: Caf e altri soggetti abilitati (liberi professionisti) convenzionati; Cittadino on line (Red Semplificato); Sedi; agenzia delle Entrate (la fornitura massiva dei dati reddituali è stata resa il 5 luglio 2021); Inps - lavoro occasionale.
Prima di procedere alla verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito, sono state effettuate le attività propedeutiche finalizzate alla individuazione: dei soggetti interessati in funzione delle prestazioni da verificare, cosiddetti nuclei reddituali, del reddito da prendere in esame in caso di trasmissione della stessa informazione da parte di più fonti.
Per nucleo si intende l'insieme dei soggetti le cui informazioni reddituali sono necessarie per verificare le prestazioni collegate al reddito, effettivamente corrisposte in via anticipata sulla base di informazioni presuntive.
A seconda delle prestazioni da verificare, il nucleo può essere costituito: dal solo titolare; dal titolare e dal coniuge; dal titolare e da tutti gli altri componenti il nucleo (per Anf e trattamenti di famiglia).
Il nucleo è stato considerato "completo", e quindi lavorabile, solo se pervenute le dichiarazioni di tutti i soggetti che lo compongono, in funzione delle prestazioni effettivamente erogate sulla base del reddito dell'anno d'imposta 2019.
Sono state verificate tutte le pensioni dei soggetti per i quali sono risultate disponibili le informazioni reddituali necessarie.
La verifica è stata effettuata, in applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 35 del Dl 207/2008 convertito in legge n. 14/2009, come modificato dall'articolo 13, comma 6, della legge 122/2010.
Pertanto, il reddito dell'anno d'imposta 2019 è stato utilizzato per la verifica delle prestazioni collegate al reddito: erogate per la prima volta nel 2019; erogate dopo la prima volta nel 2020.
La decorrenza di calcolo degli arretrati è pari: al 01/2019, se la decorrenza della pensione è anteriore o pari a gennaio 2019; alla decorrenza pensione, se successiva a gennaio 2019.
Nel caso di conguagli a credito per i periodi precedenti e/o una variazione in aumento dell'importo della rata di pensione corrente, le procedure hanno provveduto a ricostituire la pensione e ad aggiornare il database con i nuovi dati. Il ricalcolo è stato effettuato con fine calcolo arretrati al 30 novembre 2021; la rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di dicembre 2021. Sono stati posti in pagamento con la predetta rata i conguagli di importo fino a 500,00 euro in assenza di precedente debito. In caso di conguagli a debito per i periodi precedenti e/o una variazione in diminuzione dell'importo della rata di pensione corrente, le procedure hanno provveduto a ricostituire la pensione e ad aggiornare il database con i nuovi dati. La data di fine calcolo arretrati è 30 novembre 2021 e l'importo di pensione aggiornato è posto in pagamento dalla rata di dicembre 2021. I conguagli a debito di importo pari o inferiore a 12,00 euro non sono stati recuperati.
Agli interessati vengono inviate comunicazioni differenziate a seconda che il conguaglio prodotto dalla ricostituzione sia a credito o a debito.

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