Previdenza

Esonero contributivo biennale per i nuovi agricoltori under 40

di Francesco Giuseppe Carucci

Confermato l’esonero contributivo per giovani imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti che si iscriveranno nella previdenza agricola nel 2022. Lo prevede l’articolo 1, comma 520, della legge di Bilancio che modifica l’articolo 1, comma 503, della legge 160/2019, il cui termine iniziale del 31 dicembre 2020 era già stato prorogato al 31 dicembre 2021 dalla legge 178/2020.

Come per il passato, l’agevolazione consiste nel totale esonero dal versamento della contribuzione Ivs per massimo 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle pensioni. Sono dovuti il contributo di maternità e il premio Inail, quest’ultimo esclusivamente dai coltivatori diretti. Destinatari della misura sono coloro che, alla data di iscrizione nella previdenza agricola, non abbiano compiuto 40 anni. Il coltivatore diretto può invocare il beneficio per sé, per l’intero nucleo familiare, ovvero per parte di esso.

Le condizioni di fruibilità sono state chiarite dall’Inps con le circolari 72/2020 e 47/2021. L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni e dovrà essere fruito nel rispetto dei limiti del “de minimis”. Richiesta la regolarità contributiva e il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

A differenza di quanto previsto dalla norma, in base al cui tenore letterale il beneficio spetterebbe ai lavoratori autonomi che si iscrivono nella previdenza agricola sino al 31 dicembre 2022 se di età inferiore a 40 anni alla data di iscrizione, secondo l’Inps rileva la data d’inizio attività e non quella di iscrizione nella previdenza.

La distinzione tra le due decorrenze non è di poco conto dal momento che, nel comparto agricolo, non sempre la data d’inizio attività coincide con la data di decorrenza dell’obbligo contributivo, che scatta al manifestarsi dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione.

Questo aspetto non è mai stato chiarito, neanche per gli incentivi del 2017 e 2018. Nella relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2020, tuttavia, è specificato che l’esonero non si applica a coloro che, nel periodo agevolato, siano risultati già iscritti nella previdenza agricola e non a coloro che abbiano già avviato un’attività imprenditoriale agricola.

Nelle circolari 85/2017 e 36/2018, con riferimento alle precedenti agevolazioni, l’Inps aveva chiarito che comporta esclusione dal beneficio la sussistenza di una precedente posizione nella previdenza agricola cessata nei 12 mesi antecedenti alla decorrenza della nuova iscrizione.

L’esonero si richiede entro 120 giorni dalla data della comunicazione unica d’iscrizione e, considerando il termine di 90 giorni per l’iscrizione, perentoriamente non oltre 210 giorni dalla decorrenza dell’obbligo contributivo.

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