Previdenza

Orchestrali e lirico sinfonici beneficiano dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

di Gianfranco Nobis

La prescrizione normativa discende direttamente dall'articolo 66, comma 5, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 e dispone che a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali debba essere riconosciuta anche al personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche
L'obbligo assicurativo previsto dal D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965 decorre dal giorno 24 luglio 2021, data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, ed attraverso la circolare Inail n. 6 del 20 gennaio 2022 sono pervenute le prime indicazioni di natura attuativa.
Nel merito, secondo quando indicato dall'Inail, la norma stabilisce una presunzione legale di pericolosità con riguardo all'attività lavorativa degli orchestrali e dunque, ne consegue che le Fondazioni lirico-sinfoniche, così come individuate dall'articolo 1 del D.lgs. n.367/1996 sono tenute all'obbligo assicurativo. Vi rientrano gli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche cui si aggiungono la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
Le istruzioni fornite dall'INAIL con la circolare n. 6/2021 provvedono anche a tracciare una via definitoria del contenzioso pendente che nel tempo ha interessato l'istituto ed alcune Fondazioni lirico sinfoniche in merito al riconoscimento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, tenuto conto che l'obbligo assicurativo decorre dal giorni 25 luglio 2021 è stato indicato che per i soggetti non assicurati in precedenza, la copertura assicurativa trova applicazione unicamente per gli eventi d'infortunio e malattia professionale successivi a tale data, mentre invece per i soggetti già assicurati in base a disposizioni di legge previgenti, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro troverà applicazione, sempre dal 25 luglio 2021, senza soluzione di continuità sulla base dei rapporti assicurativi precedenti in essere.
Le disposizioni dell'articolo 66 del D.L. n.73/2021 si estendono inoltre, dal primo gennaio 2022, anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall'Inps, rendendo così sterile la precedente distinzione tra rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e rapporti di lavoro autonomo.
Dal punto di vista assicurativo le posizioni territoriali (PAT) delle Fondazioni lirico sinfoniche per l'attività di Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, saranno inquadrate nella gestione tariffaria Industria con le seguenti voci di tariffa: 0722 per il personale amministrativo, 0541 per il personale artistico (compresi gli orchestrali), 0640 e 0610 per il personale impegnato in corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili.
La regolarizzazione del premio assicurativo per il personale orchestrale e delle Fondazioni lirico sinfoniche non assicurato in precedenza deve avvenire entro il 16 febbraio 2022 e le relative retribuzioni devono essere indicate all'interno della dichiarazione telematica da inviare entro il 28 febbraio 2022 per l'autoliquidazione del premio 2021/2022. In particolare, bisognerà valorizzare le retribuzioni imponibili maturate nel periodo 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Nulla varia invece per le Fondazioni lirico sinfoniche che hanno già provveduto negli anni scorsi ad assicurare all'Inail il personale orchestrale.

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