Previdenza

Cumulabile la pensione dell'organizzazione internazionale

di Fabio Venanzi

La titolarità di pensione a carico di organizzazioni internazionali non preclude la possibilità di cumulare. Lo ha precisato l'Inps con la circolare 50/2022.

La legge 115/2015 dà la possibilità ai cittadini dell'Unione europea nonché a quelli di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Ue, e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di conseguire la pensione in regime di cumulo. La norma si applica agli iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi e nella gestione separata Inps, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private. Il cumulo può riguardare i periodi accreditati in Italia con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.

Con la circolare 71/2017, l'Inps aveva fornito le indicazioni operative per l'applicazione della norma, precisando che la durata totale dei periodi di assicurazione doveva essere di almeno 52 settimane e i periodi da cumulare non si dovevano sovrapporre. Inoltre, tali periodi esteri dovevano «risultare necessari» per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica in Italia. Infatti, in presenza di un diritto autonomo nel nostro Paese, i periodi esteri non sarebbero stati considerati. Pertanto, in presenza di un diritto a pensione perfezionato con il ricorso al cumulo (legge 228/2012 o articolo 1 del Dlgs 184/1997) o della totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006), il ricorso al cumulo previsto dalla legge 115/2015 risulterebbe precluso.

Era inoltre precluso a coloro che, alla data della domanda di cumulo, risultavano già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazione internazionali.

Con la circolare 50/2022, l'Inps – modificando il precedente orientamento – precisa che la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame. Ciò in linea con quanto già affermato in materia di totalizzazione nazionale, per la quale il ministero del Lavoro aveva considerato come ostativo soltanto la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle gestioni richiamate dalla normativa.

Pertanto è ammissibile la titolarità della pensione estera e la possibilità di totalizzare e cumulare i periodi accreditati nelle diverse gestioni italiane. Si ricorda, altresì, che la contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

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