Previdenza

Inps chiarisce quali redditi rilevano per le prestazioni di invalidità

di Pietro Gremigni

Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni di invalidità civile sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef, computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

L'Inps, con il messaggio 1688/2022 del 19 aprile, ha pubblicato una serie di precisazioni sulle prestazioni di invalidità civile che di norma spettano in presenza di redditi inferiori a determinate soglie, salvo le seguenti prestazioni che prescindono dal reddito:
- indennità di accompagnamento;
- indennità di accompagnamento per cieco assoluto;
- indennità speciale;
- indennità di comunicazione.

Va tenuto presente, fin da subito, che nel caso in cui l'interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito, non comunichi i redditi all'Inps tramite la dichiarazione periodica Red o qualora, in sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi indebita e soggetta ad azione di recupero.

Per il messaggio 1688/2022 non sono computabili nei redditi le seguenti prestazioni:
- l'importo stesso della prestazione di invalidità;
- le rendite Inail;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione.

Va comunque considerato che il criterio di valutazione dei redditi da considerare cambia a seconda che si tratti di prima liquidazione oppure di erogazioni successive. Infatti, in sede di prima liquidazione, devono essere presi in considerazione i redditi dell'anno in corso, cioè dell'anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione. Per gli anni successivi al primo, invece, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni, va operata una distinzione tra i redditi da pensione e quelli di altre tipologie. In pratica negli anni successivi al primo di liquidazione della prestazione di invalidità, è necessario tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno, mentre per tutte le altre tipologie di reddito (quali per esempio i redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a Irpef), devono essere considerati gli importi conseguiti nell'anno solare precedente. Questi ultimi redditi devono essere comunicati ogni anno dall'interessato con apposito modello Red.

Nell'ambito dei redditi derivanti da immobili vanno computati nell’importo utile per determinare il diritto alle prestazioni di invalidità:
- i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto; il reddito dominicale e il reddito agricolo;
- i redditi da fabbricati, diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze.ù

Non sono considerati produttivi di redditi fondiari e quindi non vanno considerati, gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

Infine, i redditi da considerare vanno ridotti degli oneri deducibili, tra i quali, per esempio, vi rientrano i contributi previdenziali e assistenziali, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi pagati al personale domestico, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, eccetera.

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