Previdenza

L'Assegno unico non modifica la contribuzione per l'Anf

di Gianfranco Nobis

L'Inps, con messaggio 5 maggio 2022, n. 1921, conferma che, anche a seguito dell'istituzione dell'Assegno Unico e Universale, gli obblighi contributivi in tema di CUAF posti a carico delle imprese, unitamente ai relativi esoneri ove previsti, restano invariati.
Dal mese di marzo 2022 è infatti definitivamente entrato a regime l'assegno unico universale, il cui importo viene determinato in funzione della situazione economica di equivalenza complessiva di tutto il nucleo familiare.
L'importo spettante, accordato a seguito di specifica domanda, viene accreditato in via diretta ai beneficiari fino al termine del mese di febbraio dell'anno successivo e sostituisce a tutti effetti la prestazione di assegno per nucleo familiare, all'interno dei nuclei con figli oppure orfanili. Come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 230 del 29 dicembre 2021 la prestazione di assegno nucleo familiare istituita originariamente dall'articolo 3 e del D.L. n. 69 del 1988 continua ed essere corrisposta, nei casi già illustrati con la precedente Circolare n.34/2022. Si tratta in sintesi dei nuclei familiari senza figli, composti dai coniugi (ad esclusione dei casi di separazione) dai fratelli, sorelle e nipoti minorenni oppure senza limiti di età se inabili al ricorrere di specifiche condizioni.
L'istituto di previdenza attraverso il commentato messaggio, rilevando che il legislatore non ha disposto previsioni specifiche in tema di contribuzione a titolo di ex CUAF (Cassa unica assegni familiari) né tantomeno in relazione agli esoneri accordati a particolari tipologie di datori di lavoro, conferma che, su parere conforme del Ministero del lavoro, restano invariate le contribuzioni ed i relativi esoneri ordinariamente previsti.
Sulla base di quanto indicato, l'Inps conferma quindi che, ai sensi dell'articolo 49, c. 2 della Legge n.881 del 9 marzo 1989, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, potranno continuare a beneficiare dell'esonero del versamento della contribuzione ex CUAF nel caso in cui garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto per legge, a patto che però il lavoratore non rientri nella platea dell'assegno unico universale.

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